Art. 71 — Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti

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Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco e' collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Nella scheda e' indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Puo' altresi' esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parita' viene eletto il piu' anziano di eta'. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti cosi' ottenuti, i piu' alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e' attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza A parita' di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza e' attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purche' essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione e' nulla. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalita' stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.

Testo in vigore dal 28 settembre 2000 al 26 dicembre 2012

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 62/2022

    Ha colpito questo articolo
    10 marzo 2022

    Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella disciplina della materia elettorale. In essa si esprime infatti con un massimo di evidenza la politicità della scelta legislativa, che è pertanto censurabile solo quando risulti manifestamente irragionevole. ( Precedenti: S. 35/2017 - mass. 39599 ; S. 1/2014 - mass. 37583 ; S. 242/2012 - mass. 36695 ; S. 107/1996; O. 260/2002 - mass. 27047 ). Nella scelta dei mezzi per attuare il disegno costituzionale di un'effettiva parità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, va riconosciuta al legislatore un'ampia discrezionalità, per cui i mezzi a sua disposizione possono essere di diverso tipo; tuttavia, nemmeno tale ampia discrezionalità sfugge ai limiti generali del rispetto dei canoni di non manifesta irragionevolezza e di necessaria coerenza rispetto alle finalità perseguite; con la conseguenza che una disciplina elettorale che omettesse di contemplare adeguate misure di promozione della parità di genere, o che ne escludesse l'applicazione a determinate competizioni elettorali o a determinate categorie di enti, non potrebbe che essere ritenuta lesiva dell'art. 51, primo comma, Cost. ( Precedente: S. 4/2010 - mass. 34243 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, secondo comma, e 51, primo comma, Cost., il combinato disposto degli artt. 71, comma 3- bis , t.u. enti locali e 30, primo comma, lettere d-bis ed e t.u. elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. L'intervento auspicato dal Consiglio di Stato, sez. terza - che non introduce una vera e propria sanzione, in quanto tale soggetta ai principi di riserva di legge e di irretroattività fissati all'art. 25 Cost., posto che il rimedio dell'esclusione della lista dalla competizione elettorale non può essere configurato che come conseguenza della mancanza di un requisito di ammissibilità della lista - è necessario per assicurare il precetto costituzionale di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, nonché per tutelare il principio di uguaglianza sostanziale e un corretto bilanciamento tra l'interesse al riequilibrio della rappresentanza con quello della rappresentatività. La soluzione adottata dal legislatore per quel che attiene alla promozione delle pari opportunità nei Comuni più piccoli appare pertanto, oltre che direttamente in contrasto con quanto previsto all'art. 51, primo comma, Cost., frutto di un cattivo uso della sua discrezionalità, manifestamente irragionevole e fonte di un'ingiustificata disparità di trattamento fra Comuni nonché fra aspiranti candidati, o candidate. L'intervento richiesto dal rimettente, per un verso è già presente nella normativa in esame, colpendo, nei Comuni con più di 15.000 abitanti, il caso estremo della lista formata da candidati di un solo sesso; in un secondo senso, la medesima sanzione ricorre anche nella disciplina della presentazione delle liste nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, essendo prevista anche per essi nel caso di liste con un numero di candidati inferiore al minimo prescritto. Più in generale, la soluzione prospettata non altera il complessivo sistema delle misure di promozione delineato dalla legge n. 215 del 2012, che conserva comunque il carattere di gradualità in ragione della dimensione dei Comuni, e conserva per quelli piccoli il solo obbligo della rappresentanza di entrambi i sessi nelle liste, limitandosi a garantirne l'effettività con l'introduzione di una sanzione per il caso di sua violazione. Resta ferma, d'altra parte, la possibilità per il legislatore di individuare, nell'ambito della propria discrezionalità, altra - e in ipotesi più congrua - soluzione, purché rispettosa dei principi costituzionali. ( Precedenti: S. 134/2019 - mass. 42640; S. 223/2018 - mass. 40918; S. 222/2018 - mass. 40937; S. 121/2018 - mass. 40806; S. 49/2003 - mass. 27572 ).

    Art. 71 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 30 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 242/2012

    Questione infondata
    31 ottobre 2012

    Nel giudizio di costituzionalità relativo al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui include i cittadini iscritti all'AIRE [Anagrafe italiani residenti all'estero] nel numero degli aventi diritto al voto al fine del calcolo della percentuale, non inferiore al cinquanta per cento dei voti espressi, ai fini della validità del voto ottenuto dall'unica lista ammessa e votata, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità, formulata dall'Avvocatura dello Stato, poiché la questione sollevata non si basa su mere circostanze di fatto - ad esempio, la mancata predisposizione, nella specie, di strumenti atti a mettere i residenti all'estero in condizioni di esercitare effettivamente il loro diritto al voto - bensì sulla valutazione di un elemento di criticità del contesto normativo.

    Art. 1 cost. · Art. 3 cost. · Art. 48 cost. · Art. 51 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art71 · fonte del testo

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