Articolo abrogato dalla l. 31 dicembre 2012, n. 235.
Abrogato dal 5 gennaio 2013
Articolo abrogato dalla l. 31 dicembre 2012, n. 235.
Abrogato dal 5 gennaio 2013
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Deve essere disposta la restituzione al giudice remittente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante modifiche al testo degli artt. 58, comma 1, lettera b), e 59, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, censurato, in riferimento all’art. 77 della Costituzione, in quanto, nel sottrarre il delitto di peculato d’uso dal novero delle previsioni ostative alla candidatura a sindaco e comunque dalle cause di decadenza dalla carica, ove sia passata in giudicato la sentenza di condanna successivamente all’elezione, difetterebbe in modo evidente del requisito della straordinaria necessità e urgenza. Successivamente all’emissione dell’ordinanza di rimessione, infatti, il citato decreto-legge è stato convertito nella legge 28 maggio 2004, n. 140, la quale ha apportato modificazioni al testo del decreto e ha altresì enunciato le ragioni della emanazione della norma censurata, sicché si rende necessario un nuovo esame della rilevanza della questione.
Art. 58 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 59 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 77 cost. · Art. 81 c.p.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che le cause di ineleggibilità ostative alla candidatura alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali vengano meno in presenza di una 'abrogatiò o 'mutatio criminis', oltreché nel caso di riabilitazione. Infatti la questione è stata sollevata dal Consiglio comunale, in qualità di organo competente alla convalida degli eletti, nell'esercizio di un potere amministrativo, sicché risultano carenti i requisiti minimi essenziali perché il giudizio possa ritenersi validamente instaurato. - V. citate sentenza n. 93/1965 e ordinanza n. 104/1998.
Art. 58 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 323 c.p.
Nel dettare le norme dell’art. 15 della legge n. 55 del 1990, che prevedono la decadenza - dopo la condanna definitiva per determinati delitti - o anche - in caso di condanna non definitiva - la sospensione obbligatoria dalla carica elettiva, non appare illogico che il legislatore - proprio in considerazione della finalità di prevenzione della delinquenza mafiosa o di altre gravi forme di pericolosità sociale fornite di alta capacità di inquinamento degli apparati pubblici - abbia dato esclusivo rilievo alla identificazione dei reati, che danno luogo a quelle conseguenze, senza aver riguardo a valutazioni di stretta competenza del giudice di merito e, in ispecie, senza tener conto della circostanza attenuante dell’azione commessa per motivi di particolare valore morale e sociale o del riconoscimento della lieve entità del fatto addebitato. Non si pone, infatti, un’esigenza di proporzionalità, per le misure in questione e, in particolare, per quella cautelare, rispetto al reato commesso o alla gravità del fatto, in quanto esse conseguono piuttosto alla constatazione del venir meno di un requisito soggettivo essenziale per la permanenza dell’eletto nell’organo elettivo. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 anzidetto, ora sostituito dall’art. 58, comma 1 lettera a) e dall’art. 59, comma 1 lettera a) e comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost. - Sulle finalità perseguite dall’art. 15 della legge n. 55 del 1990, v. sentenze (qui richiamate) n. 132/2001, n. 141/1996, n. 118 e n. 295/1994, n. 218/1993; in particolare, sulla salvaguardia di interessi fondamentali, sentenze n. 206/1999 e n. 184/1994 (qui richiamate) e sull’interesse a preservare la pari capacità elettorale dei cittadini, sentenze n. 364/1996 e n. 280/1992 (qui richiamate).
Art. 15 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale · Art. 58 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 59 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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4 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 28 novembre 2012 al 5 gennaio 2013. 576 parole tolte, 9 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunita' montane:
tolto: a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 7 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
tolto: b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilita'), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
tolto: c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o piu' delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);
tolto: d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
tolto: e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e' equiparata a condanna. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina e' di competenza:
tolto: a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
tolto: b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e' nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione e' tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi e' stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi e' stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se e' concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 179 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988. n. 327.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 2012, N. 235
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235
Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 ha disposto (con l'art. 17, comma 2) che "Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del presente testo unico".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art58 · fonte del testo
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