Art. 51 — Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati

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Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non e', allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Testo in vigore dal 28 settembre 2000 al 14 maggio 2022

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art51 · fonte del testo

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