Art. 222 — Anticipazioni di tesoreria

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Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le citta' metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunita' montane ai primi due titoli. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalita' previste dalla convenzione di cui all'articolo 210. ((2-bis. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilita' di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo e' elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione. E' fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali))

Testo in vigore dal 8 dicembre 2012 al 8 giugno 2013

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Versioni nel tempo

16 versioni dal 2000

2000oggi
  1. 29 dicembre 2022 — oggiin vigoreper 4 anni
  2. 2 marzo 2021 — 29 dicembre 2022per un anno
  3. 1 gennaio 2020 — 2 marzo 2021per un anno
  4. 30 giugno 2019 — 1 gennaio 2020per 6 mesi
  5. 1 gennaio 2019 — 30 giugno 2019per 6 mesi
  6. 1 gennaio 2018 — 1 gennaio 2019per un anno
  7. 1 gennaio 2017 — 1 gennaio 2018per un anno
  8. 1 gennaio 2016 — 1 gennaio 2017per un anno
  9. 1 gennaio 2015 — 1 gennaio 2016per un anno
  10. 12 settembre 2014 — 1 gennaio 2015per 4 mesi
  11. 30 marzo 2014 — 12 settembre 2014per 6 mesi
  12. 30 gennaio 2014 — 30 marzo 2014per un mese
  13. 20 luglio 2013 — 30 gennaio 2014per 6 mesi
  14. 8 giugno 2013 — 20 luglio 2013per un mese
  15. 8 dicembre 2012 — 8 giugno 2013per 6 mesi
  16. 28 settembre 2000 — 8 dicembre 2012testo originarioper 12 anni

Che cosa è cambiato dal 8 dicembre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 28 settembre 2000 al 8 dicembre 2012. 109 parole aggiunte.

… dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalita' previste dalla convenzione di cui all'articolo 210. aggiunto: 2-bis. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilita' di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo e' elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione. E' fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art222 · fonte del testo

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