Art. 15 — Modifiche territoriali fusione ed istituzione di comuni

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A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra piu' comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o piu' comuni contigui, prevede che alle comunita' di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. La denominazione delle borgate e frazioni e' attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

Testo in vigore dal 28 settembre 2000 al 15 agosto 2012

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 123/2024

    Parametro
    4 luglio 2024

    riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, lettere a), c), numero 2), d), numero 2), e f), della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e…

    Art. 43 Statuto speciale per la Sardegna · Art. 133 cost. · Art. 15 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art15 · fonte del testo

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