Art. 143 — Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti

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Fuori dei casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalita' organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonche' di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte. Lo scioglimento e' disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri e' trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed e' contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento e' avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 330 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni ed integrazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto puo' richiedere preventivamente informazioni al procuratore della repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3 e' adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalita' stabilite dal comma 2 del presente articolo. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non puo' eccedere la durata di 60 giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorche' ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141.

Testo in vigore dal 28 settembre 2000 al 8 agosto 2009

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 143, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 18559/2025

    8 luglio 2025
    • Elezioni

    In tema di elettorato passivo, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 76 Cost., dell'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 235 del 2012, nella parte in cui ha esteso la disciplina dell'incandidabilità all'ipotesi prevista dall'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, che contempla situazioni non derivanti da "sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica", in quanto la delega di cui all'art. 1, comma 63, della l. n. 190 del 2012 non era limitata alle sole ipotesi di incandidabilità derivanti da sentenza penale di condanna, ma consentiva l'identificazione di una pluralità di casi di incandidabilità.

    Art. 143 · Art. 16 Testo unico incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi · Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione · Art. 76 cost.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 42 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 18560/2025

    8 luglio 2025
    • Elezioni

    Ai fini dell'incandidabilità degli amministratori degli enti locali è necessario, ex art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000, che l'organizzazione criminale che infiltra l'ente locale o esercita pressioni sul consiglio comunale o provinciale, operi con metodo mafioso, cioè avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo, non rilevando altro genere di condizionamento, atteso che le norme che regolano le cause di esclusione dell'elettorato passivo sono di stretta interpretazione, ferme restando le sanzioni penali derivanti dalla commissione di reati di altro genere e la responsabilità civile derivante da cattiva gestione della cosa pubblica.

    Art. 143

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 44 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 182/2014

    Questione infondata
    23 giugno 2014

    1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte riguardante le controversie relative ai provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 142 del decreto legis…

    Art. 135 c.p.a. · Art. 142 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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