Art. 124 — Pubblicazione delle deliberazioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 settembre 2000 al 19 dicembre 2012. Leggi il testo vigente →

Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni.

Testo in vigore dal 28 settembre 2000 al 19 dicembre 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art124 · fonte del testo

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