[1](Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 21, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[2]Le punizioni, di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'art. 87, si applicano secondo i casi e le circostanze, per le seguenti mancanze:

  • a)grave insubordinazione;
  • b)abituale mancanza ai doveri di ufficio;
  • c)abituale irregolarita' di condotta;
  • d)atti in genere, che comunque ledano la dignita' o l'onore del professore.

[3]La punizione di cui al n. 2 importa, oltre la perdita degli emolumenti, l'esonero dell'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse, e la perdita, ad ogni, effetto, dell'anzianita' per tutto il tempo della sua durata. Il professore che sia incorso nella punizione medesima non puo' per dieci anni solari essere nominato rettore di Universita' ((o direttore di Istituzione universitaria)).

[4]Dette punizioni sono inflitte dal Ministro su conforme parere di una Corte di disciplina, composta del Sottosegretario di Stato dell'educazione nazionale che la presiede, e di otto membri eletti nel proprio seno dalla prima sezione del Consiglio superiore, i quali durano in carica un biennio e possono essere confermati.

[5]La Corte di disciplina e' costituita con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale. 61

[6]Per la validita' delle adunanze e' necessaria la presenza di almeno cinque membri del collegio.

[7]All'incolpato deve essere fatta la contestazione degli addebiti e prefisso un termine per la presentazione delle sue deduzioni. Egli ha diritto di essere sentito personalmente dalla Corte di disciplina.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

61

Il Regio D.L. 21 settembre 1938, n. 1673, convertito senza modificazioni dalla L. 16 gennaio 1939, n. 289, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che la Corte di disciplina per i professori universitari, prevista dal presente articolo, e' soppressa dal 7 novembre 1938.

Testo vigente dal 10 febbraio 2006

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 128/2026

    Questione infondata
    16 luglio 2026

    Per la generalità delle sanzioni amministrative si impone la necessità di sottoporre la misura al sindacato di ragionevolezza e proporzionalità. (Precedenti: S. 46/2023 - mass. 45419; S. 266/2022 - mass. 45250; S. 246/2022 - mass. 45227; S. 146/2021 - mass. 44059; S. 212/2019 - mass. 40902; S. 112/2019 - mass. 42628).Con riferimento alle previsioni sanzionatorie amministrative rigide, che colpiscono in egual modo, e quindi equiparano, fatti in qualche misura differenti, sussiste l’esigenza di verificare che la sanzione non sia manifestamente sproporzionata anche in relazione alle condotte meno gravi, ossia che non venga meno in modo manifesto un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell’illecito sanzionato, in omaggio al principio di proporzionalità, il quale trae il proprio fondamento nell’art. 3 Cost. in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione; ciò sia con riguardo a sanzioni amministrative di tipo principale, sia in relazione a sanzioni di tipo accessorio. (Precedenti: S. 84/2026 - mass. 47420; S. 52/2024 - mass. 46041; S. 40/2023 - mass. 45370; S. 266/2022 - mass. 45250; S. 246/2022 - mass. 45227; S. 95/2022 - mass. 44714; S. 185/2021 - mass. 44241; S. 112/2019 - mass. 42628; S. 88/2019 - mass. 42548; S. 170/2015).È possibile che siano immuni dal vizio di irragionevolezza le norme che contemplano reazioni sanzionatorie aggiuntive di tipo rigido, qualora riguardino condotte particolarmente gravi o generatrici di rilevanti rischi correlati all’attività disciplinata dalla legge che le prevede, quando le condotte sanzionate si sono rivelate tra loro comparabili e non contraddistinte da un disvalore eterogeneo. (Precedenti: S. 101/2025 - mass. 46812; S. 194/2023 - mass. 45812; S. 266/2022 - mass. 45250; S. 435/1997 - mass. 23704).(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Campania, sez. seconda, in riferimento all’art. 3, in combinato disposto con gli artt. 2, 4 e 35, Cost., dell’art. 89, secondo comma, secondo periodo, del r.d. n. 1592 del 1933, nella parte in cui prevede che al professore universitario - cui sia stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio fino ad un anno, per aver compiuto atti lesivi della dignità o dell’onore del docente – sia obbligatoriamente preclusa la conferibilità delle cariche di rettore dell’università o di direttore di istituzione universitaria per il periodo di dieci anni. L’interdizione va qualificata come sanzione accessoria – e non già una causa di incandidabilità/ineleggibilità –, che deriva in via automatica dalla sanzione principale della sospensione, e ha funzione essenzialmente di tipo preventivo, tesa a evitare che la grave condotta possa reiterarsi con ulteriore pregiudizio per il bene tutelato, e di essa non si ravvisano né la sproporzione rispetto al fatto, né l’incongruità rispetto al fine perseguito e neppure l’eccessiva compressione della carriera del docente. Quanto, in particolare, alla consistente durata dell’interdizione, essa prescinde dalla specificità della fattispecie illecita concreta ed è correlata alla durata delle cariche universitarie, così da impedire al docente sospeso di ricoprire incarichi di rappresentanza e direzione per un tempo idoneo a elidere ogni rischio di lesione per il buon andamento e per il prestigio dell’ateneo; la scelta sanzionatoria non risulta, pertanto, reprensibile laddove accomuna diverse condotte illecite, perché comunque gravemente pregiudizievoli per il prestigio e l’attività dell’ateneo. Inoltre, la correlazione della durata del divieto a quella delle cariche universitarie non risulta incongrua né rispetto alla specifica finalità di protezione delle istituzioni universitarie, anche alla luce del ruolo primario che rivestono, quali luoghi istituzionalmente deputati alla trasmissione della conoscenza nei vari rami del sapere e alla formazione della persona e del cittadino; né rispetto al principio di responsabilità che la legge impone nello svolgimento delle attività di ricerca e di didattica; né, infine, considerando che, nella comparazione tra gli interessi in gioco, non è irragionevole il sacrificio della posizione del singolo docente, da ritenere di portata non eccessiva e, soprattutto, che non involge i diritti fondamentali del lavoratore). (Precedente: S. 42/2017 - mass. 39642).

    Art. 2 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 89 Testo unico sull'istruzione superiore

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 febbraio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1938 al 10 febbraio 2006. 6 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… medesima non puo' per dieci anni solari essere nominato rettore di Universita' o direttore tolto: d'Istituto, preside di Facolta' o Scuola aggiunto: di Istituzione universitaria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art89 · fonte del testo

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