Corte costituzionale

Sentenza n. 54/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/03/1975 · relatore Giulio Gionfrida

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 del r.d.

31 agosto 1933, n. 1592 (Testo unico delle leggi sull'istruzione

superiore), promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1973 dalla

Corte dei conti - sezione giurisdizionale - sul ricorso di Devoto

Giacomo ed altri, iscritta al n. 96 del registro ordinanze 1974 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 107 del 24

aprile 1974.

Visto l'atto di costituzione di Devoto Giacomo ed altri;

udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1974 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida;

udito l'avv. Mario Nigro, per Devoto Giacomo ed altri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un giudizio di responsabilità promosso dal

Procuratore generale della Corte dei conti contro Giacomo Devoto,

Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Università degli

studi di Firenze, ed altri membri dello stesso Consiglio, la Corte dei

conti, sezione giurisdizionale, con ordinanza 23 novembre 1973,

ritenutane la rilevanza in causa e la non manifesta infondatezza, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 del

t.u. delle leggi sull'istruzione superiore (approvato con r.d. 31

agosto 1933, n. 1592), in riferimento all'art. 3, comma primo, della

Costituzione.

2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte si sono costituite le

parti private, sostenendo la tesi (poi illustrata con successive

memorie) della piena legittimità della norma impugnata. Considerato in diritto :

1. - Stabilisce l'art. 52 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, t. u.

delle leggi sull'istruzione superiore, che il Presidente ed i

componenti il Consiglio di amministrazione delle Università sono

personalmente responsabili delle spese deliberate ed ordinate in

eccedenza ai fondi disponibili e dei danni economici arrecati

all'Università o Istituto superiore a causa d'inosservanza di

disposizioni di carattere legislativo o regolamentare per dolo o colpa

grave.

La norma - secondo il giudice a quo, che ne denunzia

l'illegittimità - comporterebbe un privilegio per il Presidente ed i

componenti il Consiglio di amministrazione delle Università, rispetto

ai membri del consiglio di amministrazione di altri enti pubblici ed

agli altri ordinatori di spesa operanti nell'ambito della stessa

Università: in quanto, invero, la responsabilità sarebbe, per i

primi, limitata al dolo o alla colpa grave, laddove, per i secondi, si

estenderebbe anche alle ipotesi di colpa lieve e negligenza, ai sensi

dell'art. 52 r.d. 1934, n. 1214, t.u. delle leggi sulla Corte dei

conti.

Tale disparità di trattamento non risulterebbe, d'altra parte,

sorretta da criteri logici e razionali: e ciò darebbe, appunto,

ragione della ipotizzata violazione dell'art. 3 della Costituzione.

2. - La questione non è fondata.

Per aversi violazione del principio di uguaglianza, occorre che le

situazioni diversamente trattate siano uguali o suscettibili di essere

considerate tali.

Deve, pertanto, escludersi che contrasti con l'art. 3 della

Costituzione il trattamento differenziato di categorie di soggetti, che

siano "diverse o comunque non uguali (seppur affini) nel loro

ordinamento", come questa Corte ha avuto modo di precisare, tra

l'altro, in tema di responsabilità dei pubblici dipendenti per

violazione dei diritti soggettivi dei terzi, riconoscendo la

legittimità di disposizioni limitative della responsabilità anzidetta

in considerazione, appunto, della peculiarità di taluni aspetti

dell'ordinamento di determinate categorie di dipendenti. (Cfr. sentenze

1968, n. 2 e 1972, n. 123).

3. - Analogo difetto di omogeneità si riscontra, nella specie -

nel diverso e collaterale settore della responsabilità (amministrativa

e contabile) dei pubblici dipendenti verso l'ente - tra le categorie di

soggetti poste a raffronto nell'ordinanza di rimessione.

Il termine di comparazione è, infatti, come si è detto, in primo

luogo, rappresentato dagli amministratori di enti pubblici in genere

quali - al pari degli altri dipendenti della P.A. - rispondono verso

l'ente per qualsiasi tipo di colpa, anche, quindi, per colpa lieve o

negligenza: in base al richiamato art. 52 del r.d. 1934, n. 1214, t.u.

delle leggi sulla Corte dei conti e più esattamente agli artt. 82 del

r.d. 1923, n. 2440, sulla contabilità di Stato, e 18 del d.P.R. 1957,

n.3 (c.d. Statuto degli impiegati civili dello Stato).

Ora - pur prescindendo dalla considerazione che l'esposto principio

di non rilevanza del grado della colpa, che regola la responsabilità

amministrativa dei pubblici dipendenti, non è né rigido, né

assoluto, in quanto, per un verso, riceve, in concreto un temperamento

attraverso il meccanismo applicativo del c.d. "potere riduttivo della

Corte dei conti" (di cui agli artt. 83 r.d. 1923, n. 2440, 52, ultimo

comma, r.d. 1934, n. 1214, 19 legge 1957, n. 3, citati) e, per altro

verso conosce, comunque, non poche eccezioni (v. gli artt. 15 legge

1961, n. 90, 1 legge 1962, n. 1833, 22 d.P.R. 1957, n. 3, relativi ai

dipendenti adibiti alla conduzione di autoveicoli e mezzi meccanici;

l'art. 11 legge 1965, n. 340 - su cui è intervenuta la decisione della

Corte n. 108 del 1967 - concernente agenti dell'Amministrazione delle

belle arti, per dati periodi di gestione; l'art. 20 d.P.R. 1957, n. 3

cit., in tema di omissione di denuncia: articoli i quali contemplano

altrettante ipotesi di limitazione della responsabilità) - resta,

comunque, il rilievo, preminente sul piano logico, che la

responsabilità amministrativa di cui si discute ben può ricevere un

trattamento differenziato con riguardo ai soggetti contemplati dalla

norma denunziata (agli amministratori, cioè, delle Università). Ciò,

in quanto trattasi, nella specie, di membri dell'organo di governo di

un ente tipico dotato di speciale autonomia, la cui posizione si

diversifica, quindi, rispetto a quella degli amministratori (ed altri

dipendenti) pubblici in genere: non dissimilmente da quanto, ad

esempio, avviene per gli amministratori (ed anzi, anche per gli

impiegati) di altri enti tipici, come le opere pie e i minori enti

territoriali. Nei confronti dei quali sono previste analoghe

attenuazioni della responsabilità rispettivamente dall'art. 12 r.d.

1923, n. 2841, sugli enti di assistenza e beneficenza (richiamato

dall'art. 56 della legge ospedaliera 1968, n. 132) e dall'art. 108 r.d.

1923, n.2839, di riforma della legge comunale (poi trasfuso nell'art.

261 del successivo t.u. del 1934, n.383): entrambi, emanati in base

alla medesima legge di delega - 3 dicembre 1922, n. 1601 - cui si

ricollega anche il r.d. 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione

superiore, il cui art. 10 costituisce il puntuale antecedente della

norma oggi impugnata.

4. - A tali rilievi concernenti l'astratta possibilità di

diversificazione della disciplina della responsabilità amministrativa

e contabile nei riguardi degli amministratori delle Università, va

aggiunto che il diverso trattamento, nella misura e nei termini in cui

risulta in concreto operato dalla norma denunziata (cioè limitando la

responsabilità alle sole ipotesi di dolo o colpa grave), appare, per

altro, pienamente razionale e giustificato.

Ciò in base alla considerazione, per un verso, del fatto che gli

amministratori delle Università svolgono la loro attività

gratuitamente (circostanza questa che, anche nel campo contrattuale

privato, l'ordinamento non manca di valutare al fine di attenuazione

della responsabilità: v. artt. 1710, 1768 cod. civ.) e, per altro

verso, dell'esigenza di adottare, nella specie, un metro unitario di

valutazione della responsabilità, che tenga conto del fatto che nei

consigli di amministrazione delle Università sono presenti soggetti

(rappresentanti di enti e privati contribuenti al mantenimento

dell'istituto, ex art. 10 r.d. 1923, n. 2102 cit., art. 10 r.d. 1933,

n. 1592; rappresentanti di comuni e province, ex art. 2 r.d. 1937, n.

439) per i quali la legge non stabilisce alcun requisito di capacità e

da cui, quindi, non è coerentemente esigibile - nell'esercizio di una

gestione economica e finanziaria, quale è, appunto, l'attività di

amministrazione in questione - un grado massimo di diligenza.

5. - Le considerazioni da ultimo esposte - sulla peculiarità della

posizione dei componenti il Consiglio di amministrazione delle

Università - danno, poi, contestuale giustificazione del particolare

trattamento a tali soggetti riservato dalla norma impugnata, anche

sotto il profilo del parallelo con "gli altri agenti contabili operanti

nell'ambito della Università". Atteso che, nei confronti di questi

ultimi, evidentemente, non ricorrono le esaminate condizioni (di

gratuità dell'attività ecc.), che giustificano - come detto - la

attenuazione della responsabilità, prevista per gli amministratori.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 52 r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 (testo unico delle leggi

sull'istruzione superiore), sollevata dalla Corte dei conti, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe

indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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