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[1](Art. 10, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549).

[2]Le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30, non si applicano agli ospedali dipendenti dall'amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma, eccettuati i reparti del Policlinico attualmente occupati dalle cliniche universitarie.

Testo in vigore dal 7 dicembre 1933 al 1 dicembre 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art35 · fonte del testo

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