[1](Art. 5, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404).

[2]Quando alcuno dei servizi prestati alla dipendenza delle Universita' e' Istituti, di cui ai precedenti articoli 279 e 280, produca il conseguimento effettivo di un trattamento di quiescenza in forma assicurativa, tale servizio potra', su domanda degli interessati, essere riconosciuto dallo Stato agli effetti della pensione, purche' gl'interessati versino allo Stato la somma cui essi abbiano diritto per effetto di tale trattamento di quiescenza. Il servizio cosi' riconosciuto sara' considerato come servizio pensionabile a carico dello Stato agli effetti dei precedenti articoli 279 e 281. La somma degli stipendi per detto servizio, agli effetti del riparto della pensione, sara' calcolata moltiplicando per 15 il premio di assicurazione versato all'Erario.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art282 · fonte del testo

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