[1](Art. 3, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404).

[2]Il personale di qualunque categoria il quale presti successivamente servizio pensionabile a carico delle Universita' e Istituti di cui al precedente articolo, e non abbia servizio pensionabile a carico dello Stato, potra' conseguire, quando cessi dal servizio, la pensione per la totalita' del servizio prestato. La liquidazione della pensione sara' fatta in base alle disposizioni sulle pensioni per gli impiegati civili dello Stato, e il relativo onere sara' ripartito fra gli Enti interessati in ragione degli stipendi totali che ciascun Ente avra' corrisposto. Ciascun Ente sara' tenuto a corrispondere direttamente al pensionato la quota di pensione che gravera' sull'Ente medesimo in base alla ripartizione.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art280 · fonte del testo

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