[1](Art. 2, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404).

[2]Fermo il disposto dell'articolo precedente, il personale di qualunque categoria, che presti successivamente servizi pensionabili a carico dello Stato e servizi pensionabili a carico delle Universita' e degli Istituti superiori di cui alle tabelle A e B, delle Universita' e degli Istituti superiori liberi, di cui al n. 2 dell'art. 1 del presente T. U., degli Istituti superiori di magistero pareggiati o degli Enti che li mantengono, potra' conseguire, quando cessi dal servizio, la pensione per la totalita' del servizio prestato. Si applicheranno all'uopo le disposizioni di cui all'art. 48 del T. U. delle leggi sulle pensioni approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art279 · fonte del testo

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