Corte costituzionale

Sentenza n. 283/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/06/1990 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 217, ultimo

comma, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del

testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), e dell'art. 17

del regio decreto 27 ottobre 1935, n. 2153 (Aggregazione alla Regia

università di Roma, come Facoltà, dei Regi Istituti superiori di

ingegneria, di architettura, di scienze economiche e commerciali e di

magistero della stessa sede), promosso con ordinanza emessa il 22

maggio 1989 dal T.A.R. del Lazio nel ricorso proposto dal comune di

Roma contro il Ministero delle finanze, iscritta al n. 658 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il TAR del Lazio, adito dal comune di Roma per l'annullamento

dell'ordinanza dell'intendente di finanza della provincia di Roma con

la quale era stato intimato in via amministrativa il rilascio dello

stabile "Paolino alle Terme" - di proprietà dello Stato ma

utilizzato senza titolo dal comune per adempiere l'obbligo, su di

esso gravante per legge, di fornire i locali alla facoltà di

magistero - ha sollevato questione di legittimità costituzionale

delle disposizioni che tale obbligo prevedono (artt. 217, ultimo

comma, del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 e 17, del r.d. 27 ottobre

1935, n. 2153), in riferimento agli artt. 3, 5, 33 e 128 Cost.

Ad avviso del giudice a quo le norme che fanno carico ai comuni di

sopportare gli oneri relativi alla provvista di immobili e mobili

destinati al servizio dello Stato trovano la loro giustificazione

nella prestazione di servizi di competenza statale a cittadini

residenti nel territorio comunale. Poiché questo non avviene nel

settore dell'istruzione universitaria (alla quale ciascuno può

accedere senza alcun collegamento con la propria residenza), sarebbe

del tutto incongruo far gravare gli oneri relativi sui cittadini del

luogo dove è ubicata l'università (della quale il magistero

costituisce ora articolazione come facoltà); ciò tanto più ove si

consideri la diversa regola generale che fa obbligo allo Stato di

concedere in uso perpetuo e gratuito gli immobili posti a servizio

delle università e degli istituti superiori.

2. - L'intervenuta Avvocatura generale dello Stato, nell'assunto

che nel giudizio principale si faccia questione di diritti soggettivi

e non di interessi legittimi, ha richiesto, pregiudizialmente, che

gli atti siano restituiti al giudice a quo affinché, motivando sulla

sussistenza della propria giurisdizione, faccia constatare la

rilevanza della sollevata questione.

Nel merito ha concluso per l'infondatezza osservando che,

nell'ipotesi in esame, il comune opera come ente di "decentramento

autarchico" per l'assolvimento di funzioni statali; che, in

particolare, è innegabile per il comune l'utilità indotta dalla

collocazione di un ateneo nel suo territorio; che comuni e province

sono, in via generale, chiamati a concorrere alle spese di

funzionamento delle università site nei rispettivi territori (art.

45, secondo comma, r.d. n. 1592 del 1933); che la determinazione

della misura del contributo compete alla discrezionalità del

legislatore.

Quanto ai parametri costituzionali invocati, la difesa del Governo

ha osservato che l'art. 3 della Costituzione non può concernere

pretese disparità di trattamento tra pubbliche amministrazioni ed ha

sostenuto che la competenza statale esclusiva di cui all'art. 33,

secondo comma, della Costituzione, non è incompatibile con la

partecipazione degli enti autarchici agli oneri finanziari, e che

conseguentemente non sussistono le lamentate lesioni all'autonomia

dell'ente territoriale. Considerato in diritto

1. - Il comune di Roma ha impugnato avanti il T.A.R. del Lazio,

chiedendone l'annullamento, l'ordinanza dell'intendente di finanza

della provincia di Roma recante l'intimazione, in via amministrativa,

al rilascio dello stabile demaniale denominato "Paolino alle Terme",

utilizzato dal comune stesso per adempiere l'obbligo di fornire i

locali occorrenti per la facoltà di Magistero dell'Università di

Roma, previsto dagli artt. 217, ultimo comma, del testo unico delle

leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31

agosto 1933 n. 1592, e 17 del regio decreto 27 ottobre 1935 n. 2153.

Il T.A.R. adito ha rimesso gli atti a questa Corte sollevando

questione di legittimità costituzionale delle predette norme, le

quali, nella parte in cui pongono il riferito obbligo in capo al

comune di Roma contrasterebbero:

con gli artt. 3 e 33 della Costituzione, per l'irrazionalità

dell'onere economico imposto al comune di Roma, a fronte della regola

generale che fa obbligo allo Stato di provvedere ai locali posti a

servizio delle Università;

con gli artt. 5 e 128 della Costituzione, per violazione

dell'autonomia dell'ente territoriale, il quale, benché sfornito di

poteri di intervento sull'istruzione universitaria, è chiamato a

sopportarne i relativi costi senza alcuna possibilità di recupero

nei confronti di utenti residenti in altri comuni.

2. - L'intervenuta Avvocatura dello Stato, argomentando in ordine

alla natura di diritto soggettivo e non di interesse legittimo delle

questioni in giudizio avanti il T.A.R. del Lazio, ha eccepito che il

giudice remittente, tenuto a verificare anche d'ufficio la propria

giurisdizione, non si sarebbe fatto carico di tale compito, che

incide direttamente sulla rilevanza della questione di legittimità

costituzionale, la cui soluzione, in caso di difetto di

giurisdizione, risulterebbe del tutto inutile. L'Avvocatura ha

chiesto pertanto che siano rinviati gli atti al giudice a quo

affinché motivi la sussistenza del requisito della rilevanza, sotto

l'indicato profilo della giurisdizione.

L'istanza non può essere accolta.

È costante indirizzo di questa Corte che il difetto di

giurisdizione del giudice a quo comporti la irrilevanza della

questione di costituzionalità soltanto quando risulti chiaramente

dalla legge o corrisponda ad un univoco orientamento

giurisprudenziale, sì da rivestire il carattere dell'evidenza (cfr.

sentt. nn. 102 del 1990, 575 del 1989, 777 del 1988). In tali casi,

infatti, l'eventuale pronuncia d'incostituzionalità verrebbe privata

delle conseguenze che le sono proprie in quanto resterebbe

inapplicabile ai casi concreti in cui la questione è stata

sollevata.

Tanto non può affermarsi nella fattispecie in esame.

Nel giudizio pendente avanti il T.A.R. del Lazio è stata

contestata la legittimità di un provvedimento amministrativo, qual

è l'ordinanza di rilascio emessa dall'intendente di finanza della

provincia di Roma, e ne è stato chiesto l'annullamento.

Circoscritto in tali termini, cioè quale giudizio di legittimità

su di un atto della Pubblica Amministrazione emesso in esercizio dei

suoi poteri discrezionali, detto sindacato ed il relativo potere di

annullamento sono affidati, nel vigente ordinamento, al solo giudice

amministrativo; ciò è sufficiente per disattendere la tesi

dell'Avvocatura dello Stato.

3. - Nel merito la questione non è fondata.

Non è ravvisabile, in primo luogo, alcun contrasto con il

combinato disposto degli artt. 3 e 33 della Costituzione, denunciato

sotto il profilo della non ragionevolezza dell'onere imposto al

comune di Roma, a fronte di una regola generale che farebbe obbligo

allo Stato di concedere in uso gratuito e perpetuo gli immobili posti

a servizio delle Università.

Invero, il presupposto ora enunciato non può essere condiviso in

quanto, sulla base dell'art. 33 della Costituzione, lo Stato ha certo

l'obbligo di provvedere alla pubblica istruzione in ogni ordine e

grado, dettando le norme relative ed apprestando i mezzi necessari,

ma detto principio non esclude affatto che gli enti locali possano

essere chiamati a contribuire in vario modo agli oneri relativi agli

istituti di istruzione situati nel loro territorio; il che può

avvenire tanto nell'istruzione inferiore, quanto, come nel caso,

nell'istruzione superiore, secondo un orientamento legislativo che

non è mutato fin dal testo unico in esame ad oggi (v. ad es. gli

artt.: 45 del Testo Unico n. 1592 del 1933; 91, lett. F, del regio

decreto 3 marzo 1934 n. 383; 44 legge 28 luglio 1967 n. 641).

In conseguenza non possono ritenersi irragionevoli norme che,

lungi dal costituire un caso isolato, si inseriscono in un indirizzo

non di rado seguito dal legislatore; anche in tempi recenti la legge

14 agosto 1982 n. 590 (recante "Istituzione di nuove Università") ha

previsto agli artt. 30 e 35 che siano mantenuti fermi, in favore

delle istituite nuove Università statali di Reggio Calabria e di

Verona, gli impegni di contribuzione già precedentemente assunti da

consorzi nei quali sono presenti gli enti locali.

Né, sotto altro profilo, l'affidamento al comune del compito di

fornire i locali occorrenti alla facoltà di Magistero viola gli

artt. 5 e 128 della Costituzione.

Sul punto occorre, in primo luogo, precisare che il comune non è

estraneo al servizio di istruzione universitaria, come dimostra la

presenza di rappresentanti comunali negli organi d'amministrazione

dell'Università cui spettano il governo amministrativo e la gestione

economica e patrimoniale della medesima. In secondo luogo, possono

utilmente essere richiamate le considerazioni già formulate da

questa Corte nella sentenza n. 150 del 1986, osservando in sintesi

che allo stato attuale dell'ordinamento la finanza locale è in gran

parte finanza derivata e che, in linea generale, è lo Stato che

provvede, a fornire ai comuni i mezzi necessari alla copertura delle

spese che a loro fanno carico. Detti elementi, nel loro insieme, sono

sufficienti ad escludere che le norme denunciate violino gli invocati

parametri costituzionali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 217 del testo unico delle leggi sull'istruzione

superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, e 17

del regio decreto 27 ottobre 1935 n. 2153 (Aggregazione alla Regia

università di Roma, come Facoltà, dei Regi Istituti superiori di

ingegneria, di architettura, di scienze economiche e commerciali e di

magistero della stessa sede), sollevata dal T.A.R. del Lazio, in

riferimento agli artt. 3, 33, 5 e 128 della Costituzione, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:283 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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