[1](Art. 90, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Articoli 1 a 7, legge 8 giugno 1933, n. 629).

[2]Ai Regi Istituti superiori di magistero si applicano le disposizioni concernenti il personale amministrativo contenute nel Titolo I, sezione II, capo IV e nella tabella G annessa al presente testo unico. L'annessa tabella M determina il numero dei subalterni di ciascun Istituto e il loro trattamento economico. A questo personale si applicano le disposizioni relative allo stato giuridico e a quello di quiescenza dei subalterni statali.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art223 · fonte del testo

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