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[1]Riparto delle attivita'
[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 50
[3]Le polizze di assicurazione sulla vita in vigore concorrono al riparo delle attivita' in proporzione all'ammontare della riserva matematica calcolata in base ai premi puri. Le polizze di assicurazione contro i danni concorrono al riparto proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio non ancora corso. Gli aventi diritto a capitali assicurati per polizze scadute o sinistrate o ad indennizzi concorrono al riparto in proporzione all'ammontare dei capitali medesimi o degli indennizzi.
Testo in vigore dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006
