Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n.209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n.209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006. 142 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Effetti della liquidazione sui contratti di assicurazione in corso
tolto: Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 43
tolto: Salvo disdetta da parte degli assicurati, i contratti di assicurazione in corso continuano a coprire i rischi fino a sessanta giorni dopo la pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli aventi diritto a capitali assicurati o ad indennizzi per polizze scadute o sinistrate concorrono al riparto dell'attivo secondo le norme dell'articolo successivo. I contratti di assicurazione sulla vita, sono trasferiti all'istituto nazionale delle assicurazioni. Il rischio relativo ai contratti stessi e' a carico dell'Istituto a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma precedente. Il capitale assicurato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e' determinato, in base alle tariffe in corso e con abbuono delle provvigioni di acquisizione, secondo le norme stabilite dal regolamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N.209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art83 · fonte del testo
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