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[1]Risoluzione
[3]I contratti di assicurazione stipulati nel territorio della Repubblica presso imprese che operano in violazione delle disposizioni del presente testo unico o alle quali sia fatto divieto di assumere nuovi affari ai sensi dell'art. 70 sono risoluti, su semplice denuncia del contraente, alla scadenza della prima rata di premio che segue la data del divieto o di una rata successiva. La denuncia deve essere comunicata, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'impresa di assicurazione, liteno cinque giorni prima, della scadenza dalla quale si intendono far decorrere gli effetti.
Testo in vigore dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006
