Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n.209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n.209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 1970 al 1 gennaio 2006. 299 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Riserva premi e riserva sinistri.
tolto: Le imprese di assicurazione e di riassicurazione nazionali ed estere hanno l'obbligo di costituire la riserva dei premi per i rischi diversi da quelli sulla vita che sono in corso alla fine di ogni esercizio; iscrivendo nel bilancio l'importo delle frazioni di premio di competenza degli esercizi successivi e quello delle annualita' dei premi pagati anticipatamente per gli anni futuri. Le stesse imprese debbono inoltre costituire alla fine di ogni Esercizio la riserva sinistri, iscrivendo nel bilancio l'ammontare complessivo delle somme che, in base a una prudente valutazione tecnica,risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti e non ancora liquidati. E' data facolta' di calcolare il riporto dei premi, quando esso non venga stabilito per ogni contratto secondo le rispettive scadenze, in misura media non inferiore al 35 per cento dei premi lordi relativi ai rischi assunti nell'esercizio. Tale aliquota e' elevata alla misura minima del 40 per cento per i rischi della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli ed e' ridotta alla misura minima del 15 per cento per i rischi di breve durata da determinarsi secondo i criteri stabiliti dal regolamento. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato puo' stabilire, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, modalita' particolari per la determinazione della riserva dei premi per i rischi in corso quando questa non sia calcolata per ogni contratto. Il bilancio della gestione italiana deve recare iscritte, fra gli elementi dell'attivo, disponibilita' patrimoniali, di natura reale o di sicuro e pronto realizzo, per un ammontare non inferiore all'importo della riserva premi per i rischi in corso e della riserva sinistri. Possono essere comprese fra le predette disponibilita' anche le attivita' vincolate a cauzione ai sensi dell'articolo 42.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N.209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art60 · fonte del testo
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