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[1]Facolta' di divieto di cessione di rischi

[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 57

[3]Le imprese nazionali, autorizzate ad esercitare le assicurazioni e le riassicurazioni sulla vita e contro i danni, debbono comunicare al Ministero dell'industria e del commercio i nomi dei riassicuratori ai quali cedono o retrocedono parte dei rischi che hanno assunto. Lo stesso obbligo compete alle rappresentanze di imprese estere autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni limitatamente ai rischi assunti nel territorio stesso. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 17 MARZO 1965, N.178)).

Testo in vigore dal 15 aprile 1965 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 aprile 1965

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1959 al 15 aprile 1965. 34 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni limitatamente ai rischi assunti nel territorio stesso. tolto: In casi speciali il Ministero dell'industria e dei commercio puo' vietare la cessione dei rischi in riassicurazione o retrocessione a determinate imprese estere che non abbiano istituita la legate rappresentanza nel territorio della Repubblica aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 17 MARZO 1965, N.178.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art73 · fonte del testo

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