Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n.209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n.209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006. 121 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Relazione tecnica da allegarsi al bilancio delle imprese di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione
tolto: Legge 10 agosto 1950, n. 792, art. 1 (1° comma 4).
tolto: I bilanci delle imprese nazionali ed estere che esercitano l'assicurazione sulla vita e compiono operazioni di capitalizzazione debbono essere accompagnati da una relazione, nella quale debbono essere esposti i procedimenti tecnici seguiti nella determinazione delle riserve matematiche e deve essere contenuta l'attestazione che le riserve stesse sono sufficienti a coprire gli impegni assunti. Detta relazione deve essere firmata da un docente universitario, anche se incaricato, o da un libero docente o da un assistente universitario di ruolo per le materie indicate nella legge 9 febbraio 1942, n. 194, o da un attuario inscritto nell'albo professionale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N.209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art57 · fonte del testo
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