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[1]Ispezioni e richieste di notizie e dati

[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1933, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 43. Legge 11 aprile 1955, n. 284, art. 16.

[3]Il Ministero dell'industria e del commercio ha facolta' di disporre ispezioni presso la sede o la rappresentanza generale delle imprese, e dipendenti stabilimenti, agenzie, uffici locali, che comunque esercitino le operazioni di assicurazione, di riassicurazione, o di mediazione per controllare l'adempimento e l'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente testo unico, dal regolamento e dai decreti di autorizzazione. Ove consti che vi siano imprese, persone ed enti che esercitano in violazione delle disposizioni del presente testo unico, il Ministero dell'industria e del commercio ha facolta' di accertare l'infrazione mediante verifica eseguita dai propri funzionari. Le imprese e i loro amministratori, rappresentanti, direttori, agenti, debbono mettere a disposizione dei funzionari delegati alle ispezioni tutti i libri, registri e documenti e debbono fornire le notizie e i chiarimenti che siano da essi richiesti. Le imprese nazionali ed estere di assicurazione, di riassicurazione o di mediazione sono tenute a fornire al Ministero dell'industria e del commercio tutte quelle notizie e dati statistici che siano richiesti dal medesimo Ministero. L'ispezione di cui al presente articolo e' esercitata anche presso le sedi, le rappresentanze, le agenzie e gli uffici degli enti e persone di cui alle lettere b) e d) dell'art. 114.

Testo in vigore dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art65 · fonte del testo

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