Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n.209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n.209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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5 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 18 febbraio 1992 al 1 gennaio 2006. 219 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Sanzioni per il collocamento di rischi all'estero e per l'esercizio di attivita' assicurative in violazione del testo unico
tolto: Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 61. Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, conv. nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, art. 3 (n. 5). Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 19 (1° comma)
tolto: E' vietata la mediazione per il collocamento di rischi all'estero. Chiunque viola tale divieto e' punito con un'ammenda pari al doppio del premio stabilito e in ogni caso non inferiore a lire diecimila per ogni contratto. La stessa pena si applica:
tolto: a) a coloro che operano in violazione delle disposizioni del presente testo unico;
tolto: b) agli intermediari che collocano assicurazioni presso imprese che operano in violazione delle disposizioni del presente testo unico; c)LETTERA ABROGATA DALLA L. 17 MARZO 1965, N.178; c)a coloro che stipulano all'estero assicurazioni concernenti beni situati nel territorio nazionale o navi coperte da bandiera italiana, a meno che si tratti di rischi speciali per i quali sia intervenuta particolare autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio; d)a coloro ai quali sia stato fatto divieto di operare ai sensi del presente testo unico qualora, cio' nonostante, continuino ad assumere contratti. In caso di recidiva l'ammenda e' raddoppiata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N.209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art114 · fonte del testo
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