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[1]((Riserva premi e riserva sinistri.

[2]Le imprese di assicurazione e di riassicurazione nazionali ed estere hanno l'obbligo di costituire la riserva dei premi per i rischi diversi da quelli sulla vita che sono in corso alla fine di ogni esercizio; iscrivendo nel bilancio l'importo delle frazioni di premio di competenza degli esercizi successivi e quello delle annualita' dei premi pagati anticipatamente per gli anni futuri. Le stesse imprese debbono inoltre costituire alla fine di ogni Esercizio la riserva sinistri, iscrivendo nel bilancio l'ammontare complessivo delle somme che, in base a una prudente valutazione tecnica,risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti e non ancora liquidati. E' data facolta' di calcolare il riporto dei premi, quando esso non venga stabilito per ogni contratto secondo le rispettive scadenze, in misura media non inferiore al 35 per cento dei premi lordi relativi ai rischi assunti nell'esercizio. Tale aliquota e' elevata alla misura minima del 40 per cento per i rischi della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli ed e' ridotta alla misura minima del 15 per cento per i rischi di breve durata da determinarsi secondo i criteri stabiliti dal regolamento. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato puo' stabilire, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, modalita' particolari per la determinazione della riserva dei premi per i rischi in corso quando questa non sia calcolata per ogni contratto. Il bilancio della gestione italiana deve recare iscritte, fra gli elementi dell'attivo, disponibilita' patrimoniali, di natura reale o di sicuro e pronto realizzo, per un ammontare non inferiore all'importo della riserva premi per i rischi in corso e della riserva sinistri. Possono essere comprese fra le predette disponibilita' anche le attivita' vincolate a cauzione ai sensi dell'articolo 42)). 4a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 1969, n. 990

4a

La L. 24 dicembre 1969, n. 990 ha disposto (con l'art. 43 comma 1) che "Le disposizioni della presente legge, esclusi il presente articolo e gli articoli 38, 39, 40 e 41, si applicano a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione del regolamento di esecuzione, salvo quelle di cui agli articoli 11, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma; 12; 14, primo comma; 15; 16, primo comma nn. 1) e 2), secondo e terzo comma; 17; 20; 31; 35 e 37, le quali si applicano dal giorno della pubblicazione del regolamento stesso."

Testo in vigore dal 18 gennaio 1970 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 1970

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1959 al 18 gennaio 1970. 71 parole tolte, 192 parole aggiunte in 3 capoversi.

Riservatolto: , premi per i rischi in corso

tolto: Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 41. aggiunto: premi e riserva sinistri.

Le imprese di assicurazione e di riassicurazionetolto: , nazionali ed esteretolto: , hanno l'obbligo di costituire la riserva dei premi per i rischi diversi da quelli sulla vitatolto: , che sono in corso alla fine tolto: dell'esercizio, aggiunto: di ogni esercizio; iscrivendo nel bilancio l'importo delle frazioni di premio di competenza degli esercizi successivi e tolto: l'ammontare aggiunto: quello delle annualita' dei premi pagati anticipatamente per gli anni futuri. aggiunto: Le stesse imprese debbono inoltre costituire alla fine di ogni Esercizio la riserva sinistri, iscrivendo nel bilancio l'ammontare complessivo delle somme che, in base a una prudente valutazione tecnica,risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti e non ancora liquidati. E' data facolta' di calcolare il riporto dei premi, quando esso non venga stabilito per ogni contratto secondo le rispettive scadenze, in tolto: una misura media che, normalmente, non deve essere inferiore al trentacinque aggiunto: misura media non inferiore al 35 per cento dei premi aggiunto: lordi relativi ai rischi assunti nell'esercizio. tolto: Per aggiunto: Tale aliquota e' elevata alla misura minima del 40 per cento per i rischi della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli ed e' ridotta alla misura minima del 15 per cento per i rischi di breve duratatolto: , da determinarsi secondo i criteri tolto: fissati nel regolamento, la riserva non deve essere inferiore al quindici per cento dei premi. A copertura dell'ammontare delle riserve premi aggiunto: stabiliti dal regolamento. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato puo' stabilire, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, modalita' particolari per la determinazione della riserva dei premi per i rischi in corso quando questa non sia calcolata per ogni contratto. Il bilancio della gestione italiana deve recare iscritte, fra gli elementi dell'attivo, disponibilita' patrimoniali, di natura reale o di sicuro e pronto realizzo, per un ammontare non inferiore all'importo della riserva premi per i rischi in tolto: corsi possono essere destinati anche i valori mobiliari ed immobiliari vincolati aggiunto: corso e della riserva sinistri. Possono essere comprese fra le predette disponibilita' anche le attivita' vincolate a cauzione ai sensi tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 42.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 dicembre 1969, n. 990

    La L. 24 dicembre 1969, n. 990 ha disposto (con l'art. 43 comma 1) che "Le disposizioni della presente legge, esclusi il presente articolo e gli articoli 38, 39, 40 e 41, si applicano a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione del regolamento di esecuzione, salvo quelle di cui agli articoli 11, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma; 12; 14, primo comma; 15; 16, primo comma nn. 1) e 2), secondo e terzo comma; 17; 20; 31; 35 e 37, le quali si applicano dal giorno della pubblicazione del regolamento stesso."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art60 · fonte del testo

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