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[1]Enti di gestione fiduciaria
[3]Gli enti, comunque denominati e costituiti, che hanno per oggetto la gestione fiduciaria dei beni conferiti da terzi, corrispondendo utili sulla gestione, sono soggetti alle disposizioni del presente testo unico e del regolamento che disciplinano le imprese e gli enti di capitalizzazione, eccezione fatta per quelle relative alle riserve tecniche e devono possedere un capitale o un fondo di garanzia non inferiore a lire cinquanta milioni versato. Il capitale o il fondo di garanzia, e le riserve patrimoniali debbono essere costituiti ai sensi dell'art. 30 ovvero:
- a)da anticipazioni garantite da delegazioni a riscuotere somme di denaro dallo Stato o da altri enti pubblici;
- b)da anticipazioni su pegno di titoli di Stato o garantiti dallo Stato o di cartelle fondiarie ed obbligazioni a queste assimilate o parificate;
- c)da usufrutti e nude proprieta';
- d)da obbligazioni ed azioni di enti similari o di credito, nel limite del dieci per cento del capitale. Gli enti di cui al primo comma possono ottenere l'autorizzazione a corrispondere per tutte le loro operazioni un interesse anziche' una quota di utili. Essi sono in tal caso soggetti alle disposizioni del presente testo unico e del regolamento che disciplinano le imprese e gli enti di capitalizzazione. Col decreto di autorizzazione sono approvati i tipi dei titoli alla cui emissione gli enti predetti intendano eventualmente procedere.
Testo in vigore dal 6 luglio 1959 al 18 febbraio 1987
