Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n.209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n.209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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5 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1980 al 1 gennaio 2006. 333 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Attivita' ammesse a copertura delle riserve matematiche
tolto: Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, a. 473, art. 27. Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, conv. nella legge 11 febbraio 1926, a. 254, art. 1 (VII). Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, conv. nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, art. 3.
tolto: Le riserve matematiche debbono essere costituite con una o piu' delle seguenti specie di attivita': 1° titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano; 2° cartelle emesse dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario in Italia; 3° annualita' dovute dallo Stato ed acquistate dalle imprese mediante cessione o surrogazione; 4° beni immobili situati nel territorio della Repubblica, liberi da ipoteche; 5° mutui garantiti da prima ipoteca sopra beni immobili situati nel territorio della Repubblica, per una somma che non ecceda la meta' del valore degli immobili stessi, debitamente accertato; 6° mutui sopra proprie polizze di assicurazione sulla vita nei limiti del corrispondente valore di riscatto; 7° depositi in numerario presso la Cassa depositi e prestiti o casse di risparmio ordinarie o postali, nei limiti del cinque per cento delle riserve;
tolto: 8) quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita', del Consorzio di credito per le opere pubbliche; mutui debitamente garantiti per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare, pubblica e sovvenzionata e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, titoli azionari ed obbligazionari dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'EGAM e di societa' a queste collegate, nonche' di societa' per azioni nazionali quotate in borsa da almeno cinque anni; 9° altri modi di impiego autorizzati dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto col Ministro per il tesoro. Le riserve suddette debbono essere costituite con attivita' proprie delle imprese e senza deduzione delle quote cedute in riassicurazione, salvo quelle cedute all'Istituto nazionale delle assicurazioni e alla Unione italiana di riassicurazione di cui all'art. 50.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N.209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art30 · fonte del testo
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