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[1]Esercizio di altre assicurazioni in aggiunta a quelle sulla vita
[3]Le imprese che si propongano di esercitare altre operazioni di assicurazione oltre a quelle di assicurazione sulla vita, devono indicare nello statuto quale parte del capitale e delle riserve sia destinata all'adempimento degli obblighi derivanti dalle assicurazioni sulla vita e devono tenerne separata la gestione. Tali capitali e riserve non possono essere inferiori agli importi stabiliti dagli articoli 18 e 19. Le attivita' relative alla gestione dell'assicurazione sulla vita non possono essere devolute all'adempimento di obbligazioni di altra natura.
Testo in vigore dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006
