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[1]Attivita' ammesse a copertura delle riserve matematiche

[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, a. 473, art. 27. Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, conv. nella legge 11 febbraio 1926, a. 254, art. 1 (VII). Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, conv. nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, art. 3.

[3]Le riserve matematiche debbono essere costituite con una o piu' delle seguenti specie di attivita': 1° titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano; 2° cartelle emesse dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario in Italia; 3° annualita' dovute dallo Stato ed acquistate dalle imprese mediante cessione o surrogazione; 4° beni immobili situati nel territorio della Repubblica, liberi da ipoteche; 5° mutui garantiti da prima ipoteca sopra beni immobili situati nel territorio della Repubblica, per una somma che non ecceda la meta' del valore degli immobili stessi, debitamente accertato; 6° mutui sopra proprie polizze di assicurazione sulla vita nei limiti del corrispondente valore di riscatto; 7° depositi in numerario presso la Cassa depositi e prestiti o casse di risparmio ordinarie o postali, nei limiti del cinque per cento delle riserve; 8° azioni della Banca d'Italia o dell'Istituto italiano di credito fondiario; 9° altri modi di impiego autorizzati dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto col Ministro per il tesoro. Le riserve suddette debbono essere costituite con attivita' proprie delle imprese e senza deduzione delle quote cedute in riassicurazione, salvo quelle cedute all'Istituto nazionale delle assicurazioni e alla Unione italiana di riassicurazione di cui all'art. 50.

Testo in vigore dal 6 luglio 1959 al 25 marzo 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art30 · fonte del testo

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