Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 maggio 1993 al 26 giugno 1994. Leggi il testo vigente →

[1]Partecipazione delle imprese cedenti agli utili di bilancio dell'Istituto

[2]Legge 3 giugno 1940, n. 761, art. 1 (n. 3 b).

[3]L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato a corrispondere alle imprese private, a decorrere dal 1 gennaio 1939, sulle quote dei rischi ad esso cedute, una partecipazione agli utili di bilancio pari alla quota che l'Istituto attribuisce ai propri assicurati. Le imprese debbono destinare tale provento all'assegnazione di una, compartecipazione agli utili a favore dei propri assicurati per un importo globale non inferiore a quello ad esse corrisposto dall'istituto allo stesso titolo, secondo un piano che ogni impresa e' tenuta a sottoporre all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio.10

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 23 dicembre 1992, n.515

10

Il D. Lgs. 23 dicembre 1992, n.515 ha disposto (con l'art. 27 comma 1) che "Dal 20 maggio 1993 e' abolito l'obbligo di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 del Testo Unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ed agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli sopra richiamati per i contratti conclusi fino alla predetta data e la relativa attivita' resta attribuita all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni - INA S.p.a. titolo di concessione ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359."

Testo in vigore dal 20 maggio 1993 al 26 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 maggio 1993

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1959 al 20 maggio 1993.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D. Lgs. 23 dicembre 1992, n.515

    Il D. Lgs. 23 dicembre 1992, n.515 ha disposto (con l'art. 27 comma 1) che "Dal 20 maggio 1993 e' abolito l'obbligo di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 del Testo Unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ed agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli sopra richiamati per i contratti conclusi fino alla predetta data e la relativa attivita' resta attribuita all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni - INA S.p.a. titolo di concessione ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art25 · fonte del testo

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