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[1]Partecipazione delle imprese cedenti agli utili di bilancio dell'Istituto

[2]Legge 3 giugno 1940, n. 761, art. 1 (n. 3 b).

[3]L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato a corrispondere alle imprese private, a decorrere dal 1 gennaio 1939, sulle quote dei rischi ad esso cedute, una partecipazione agli utili di bilancio pari alla quota che l'Istituto attribuisce ai propri assicurati. Le imprese debbono destinare tale provento all'assegnazione di una, compartecipazione agli utili a favore dei propri assicurati per un importo globale non inferiore a quello ad esse corrisposto dall'istituto allo stesso titolo, secondo un piano che ogni impresa e' tenuta a sottoporre all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio.

Testo in vigore dal 6 luglio 1959 al 20 maggio 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art25 · fonte del testo

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