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[1]Esenzioni dalla imposta di bollo per i titoli di credito depositati presso la Cassa depositi e prestiti, e dalle imposte ipotecarie
[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, numero 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 28, (3° e 5° comma)
[3]I titoli di credito di cui all'art. 30 ammessi al deposito presso la Cassa, depositi e prestiti ai sensi dell'art. 31 e non soggetti originariamente all'imposta di bollo, sono accettati con esenzione dalla imposta stessa fino a quando rimangono vincolati presso la Cassa medesima. Sono parimenti esenti dalla imposta proporzionale di bollo le ricevute rilasciate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese private in occasione del ritiro di titoli depositati alla predetta Cassa depositi e prestiti, in esecuzione del presente testo unico. Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo di cui al citato art. 31 sono esenti dalle imposte ipotecarie.
Testo in vigore dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006
