Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 dicembre 1986 al 18 febbraio 1992. Leggi il testo vigente →

[1]Sanzioni per il collocamento di rischi all'estero e per l'esercizio di attivita' assicurative in violazione del testo unico

[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 61. Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, conv. nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, art. 3 (n. 5). Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 19 (1° comma)

[3]E' vietata la mediazione per il collocamento di rischi all'estero.6 Chiunque viola tale divieto e' punito con un'ammenda pari al doppio del premio stabilito e in ogni caso non inferiore a lire diecimila per ogni contratto. La stessa pena si applica:

  • a)a coloro che operano in violazione delle disposizioni del presente testo unico;
  • b)agli intermediari che collocano assicurazioni presso imprese che operano in violazione delle disposizioni del presente testo unico; c)LETTERA ABROGATA DALLA L. 17 MARZO 1965, N.178; c)a coloro che stipulano all'estero assicurazioni concernenti beni situati nel territorio nazionale o navi coperte da bandiera italiana, a meno che si tratti di rischi speciali per i quali sia intervenuta particolare autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio; d)a coloro ai quali sia stato fatto divieto di operare ai sensi del presente testo unico qualora, cio' nonostante, continuino ad assumere contratti. In caso di recidiva l'ammenda e' raddoppiata.6
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 novembre 1986, n.772

6

La L. 11 novembre 1986, n.772 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che " La disposizione di cui all'articolo 114, terzo comma, lettera d), del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, cessa di avere applicazione nei riguardi delle operazioni di coassicurazione effettuate a norma dell'articolo 1 della presente legge." Ha inoltre disposto (con l'art. 9 comma 2) che "In deroga a quanto previsto dal primo comma dello stesso articolo 114 del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1959, e' consentita la mediazione per il collocamento all'estero in coassicurazione ai sensi della presente legge di quote di rischi situati nel territorio italiano."

Testo in vigore dal 10 dicembre 1986 al 18 febbraio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 dicembre 1986

Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 1965 al 10 dicembre 1986.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 novembre 1986, n.772

    La L. 11 novembre 1986, n.772 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che " La disposizione di cui all'articolo 114, terzo comma, lettera d), del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, cessa di avere applicazione nei riguardi delle operazioni di coassicurazione effettuate a norma dell'articolo 1 della presente legge." Ha inoltre disposto (con l'art. 9 comma 2) che "In deroga a quanto previsto dal primo comma dello stesso articolo 114 del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1959, e' consentita la mediazione per il collocamento all'estero in coassicurazione ai sensi della presente legge di quote di rischi situati nel territorio italiano."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art114 · fonte del testo

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