[1]I comuni, gli istituti nonche' le societa' ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nelle nuove locazioni di case popolari - escluse le rinnovazioni - devono dare preferenza ai meno agiati.

[2]Nel caso di piu' concorrenti, a parita' di altre condizioni, debbono essere preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole, e questi ultimi ai non coniugati.

[3]Il criterio preferenziale demografico di cui al precedente comma si applica, a parita' di condizioni, anche nelle nuove locazioni - escluse le rinnovazioni - od attribuzioni di case economiche. 34

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

34

La Corte Costituzionale con sentenza 15-28 luglio 1976, n. 193 (in G.U. 1a s.s. 04/08/1976, n. 205) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 30 dello stesso testo unico n. 1165 del 1938, nella parte in cui consente agli enti pubblici concedenti di stipulare con gli assegnatari degli alloggi popolari contratti di locazione per un tempo determinato, nonche' di avvalersi nei loro confronti del procedimento per convalida di licenza o di sfratto per finita locazione".

Testo vigente dal 5 agosto 1976

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 193/1976

    Illegittimità dichiarata
    28 luglio 1976

    Gli Istituti per le case popolari sono enti pubblici creati dallo Stato per il soddisfacimento di un proprio fine, che si identifica con l'interesse e l'obbligo sociale di costruire appartamenti economici da porre a disposizione delle categorie di cittadini meno abbienti e più bisognosi; ed i canoni da questi corrisposti, più modesti di quelli correnti sul mercato, perché calcolati senza intenti speculativi o di lucro, non sono equiparabili alla controprestazione in senso privatistico. La natura pubblicistica sia degli enti sia della funzione dai medesimi esplicata, incide sul rapporto intercorrente tra l'Istituto e l'assegnatario dell'alloggio, dando luogo a peculiari caratteristiche, che non sono riscontrabili nel comune rapporto di locazione. - S. n. 159/1969

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 21 Testo unico sull'edilizia popolare ed economica · Art. 30 Testo unico sull'edilizia popolare ed economica

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 agosto 1976

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1938 al 5 agosto 1976.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 15-28 luglio 1976, n. 193 (in G.U. 1a s.s. 04/08/1976, n. 205) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 30 dello stesso testo unico n. 1165 del 1938, nella parte in cui consente agli enti pubblici concedenti di stipulare con gli assegnatari degli alloggi popolari contratti di locazione per un tempo determinato, nonche' di avvalersi nei loro confronti del procedimento per convalida di licenza o di sfratto per finita locazione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art30 · fonte del testo

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