[1]Le case economiche e popolari sono assegnate alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di terremoto, che siano alloggiate in baracche o in ricoveri provvisori, purche' residenti nel comune all'epoca del terremoto e non aventi titolo a mutui di favore o a contributi o a sussidi governativi, salvo quanto e' disposto dallo art. 266.

[2]Si considerano come aventi titolo a mutuo o a contributo, o a sussidi governativi, agli effetti delle presenti disposizioni, anche coloro che abbiano ceduto o comunque alienato i loro diritti.

[3]Per quanto riguarda la citta' di Messina si presumono ivi residenti all'epoca del terremoto o rimasti senza tetto, salvo accertamenti in contrario, coloro che nel 1917 erano ricoverati in baracca.

[4]A cura del podesta' sono compilati gli elenchi delle persone residenti in ciascun comune, alle quali puo' essere fornito l'alloggio a norma del presente articolo o che abbiano diritto all'assegnazione in proprieta' dell'alloggio che attualmente occupano.

[5]Gli elenchi riveduti dalla Prefettura sono sottoposti all'approvazione del Ministro pei lavori pubblici, previa pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo del comune, e sono riveduti a periodi non eccedenti il biennio.

[6]Contro i provvedimenti del Ministro pei lavori pubblici non e' ammesso alcun gravame. 17

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 17 dicembre 1953, n. 937

17

La L. 17 dicembre 1953, n. 937 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Gli elenchi di cui all'art. 255 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, possono essere integrati fino a un anno dall'entrata in vigore della presente legge".

Testo vigente dal 14 gennaio 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 gennaio 1954

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1938 al 14 gennaio 1954.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 17 dicembre 1953, n. 937

    La L. 17 dicembre 1953, n. 937 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Gli elenchi di cui all'art. 255 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, possono essere integrati fino a un anno dall'entrata in vigore della presente legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art255 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari