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[1]I comuni e gli istituti che costruiscono col concorso dello Stato case popolari da cedersi in proprieta' o da assegnarsi in locazione con patto di futura vendita nei limiti ed ai sensi dell'art. 38 godono, per tali costruzioni, dello seguenti facilitazioni:

  • a)esenzione dal bollo, tassa fissa minima di registro, e ipotecaria nonche' tassa fissa di voltura catastale a sensi dell'art. 149 lett. a), per gli atti di mutuo, per i contratti relativi alle costruzioni e per quelli di assegnazione in proprieta' od in locazione degli appartamenti;
  • b)esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sugli interessi dei mutui stipulati ai fini delle costruzioni anzidette.

[2]La stipula di tutti i contratti relativi alla costruzione nonche' di quelli di affitto e di vendita delle case ivi compresi gli atti derivanti dall'applicazione dell'art. 39, puo' essere effettuata in forma pubblica amministrativa da funzionari degli enti costruttori all'uopo delegati, mediante ordinanza, dai presidenti o capi degli enti medesimi. Detti funzionari sono obbligati alla tenuta del repertorio prescritto dagli articoli 127 a 130 della vigente legge del registro.

[3]A rimborso delle spese e pei compensi concernenti la, ricezione e conservazione degli atti, pel rilascio di copie e note ipotecarie per la esecuzione delle formalita' di registro, ipotecarie e di voltura, e' dovuto all'ente dagli interessati un diritto proporzionale di 5 centesimi per ogni cento lire di valore.

[4]Qualora le costruzioni di cui al 1° comma del presente articolo concernano case popolari od economiche fruenti o non di contributo o concorso dello Stato, i contratti relativi alla costruzione ed assegnazione in proprieta' delle case medesime sono pure esenti da bollo e soggetti a tassa fissa minima di registro ed ipotecaria.

[5]A tali costruzioni e' estesa l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sugli interessi dei mutui stipulati ai fini delle costruzioni stesse.

Testo in vigore dal 5 agosto 1938 al 16 ottobre 1940

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art153 · fonte del testo

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