Articolo abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1938
Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1938 al 22 dicembre 2008. 99 parole tolte, 30 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La cooperativa che per due anni consecutivi non abbia depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale ne' abbia, in detto periodo, compiuto atti di amministrazione o di gestione, puo' essere dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge, con decreto del Ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso almeno un mese dalla inserzione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Con lo stesso provvedimento puo' essere nominato un liquidatore per gli eventuali rapporti da definire.
tolto: Copia del decreto viene trasmessa al tribunale competente per l'annotazione nei registri delle societa' e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni.aggiunto: Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 123
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art123 · fonte del testo
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