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[1]Nelle cooperative a proprieta' individuale e contributo erariale, al socio che muoia dopo aver ottenuto la prenotazione ma non ancora la consegna dell'alloggio, ha facolta' di sostituirsi nella posizione ed in tutti i diritti di socio il coniuge superstite contro cui non sia intervenuta sentenza di separazione legale per sua colpa, passata in giudicato.
[2]In mancanza del coniuge ovvero nel caso di separazione previsto dal comma precedente, hanno titolo alla sostituzione i figli che alla data della morte del socio fossero a suo carico.
Testo in vigore dal 5 agosto 1938 al 30 marzo 1952
