Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1938 al 30 marzo 1952. Leggi il testo vigente →

[1]Nelle cooperative a proprieta' individuale e contributo erariale, al socio che muoia dopo aver ottenuto la prenotazione ma non ancora la consegna dell'alloggio, ha facolta' di sostituirsi nella posizione ed in tutti i diritti di socio il coniuge superstite contro cui non sia intervenuta sentenza di separazione legale per sua colpa, passata in giudicato.

[2]In mancanza del coniuge ovvero nel caso di separazione previsto dal comma precedente, hanno titolo alla sostituzione i figli che alla data della morte del socio fossero a suo carico.

Testo in vigore dal 5 agosto 1938 al 30 marzo 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art115 · fonte del testo

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