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[1]art. 78, T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, sostituita dall'articolo 14 legge 30 maggio 1932, n. 593, e modificata dall'art. 4 legge 22 dicembre 1932, n. 1787, modificata).

[2]Gli ufficiali di complemento richiamati in servizio temporaneo possono essere promossi indipendentemente dal posto occupato nel ruolo degli ufficiali di complemento, allorquando abbiano raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento degli ufficiali del servizio permanente effettivo e degli ufficiali di complemento del ruolo speciale del loro corpo e grado, esclusi esami, corsi, esperimenti e scuole.

Testo in vigore dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art94 · fonte del testo

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