Corte costituzionale

Sentenza n. 224/1984

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1984 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 63 del d.P.R.

29 dicembre 1973, n. 1092 (t.u. delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con

ordinanza emessa il 22 settembre 1980 dalla Corte dei conti sul ricorso

proposto da Capponi Attilio, iscritta al n. 348 del registro ordinanze

1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276

dell'anno 1981.

Visti gli atti di costituzione di Capponi Attilio;

udito nell'udienza pubblica del 13 marzo 1984 il Giudice relatore

Aldo Corasaniti;

udito l'avv. Luigi Speranza per Capponi Attilio.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

In un giudizio promosso da Attilio Capponi, carabiniere posto in

congedo il 24 ottobre 1949, per far valere, contro il diniego opposto

dal Ministero della Difesa, il diritto al conseguimento della pensione

normale sulla base di una durata del servizio complessivo abbreviata -

diritto riconosciuto ai militari cessati "dal servizio permanente o

continuativo per invalidità contratta a causa di guerra o per avere

conseguito trattamento pensionistico di guerra" dall'art. 63 del Testo

unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e

militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (disposizione retroattiva a

termini dell'art. 257 dello stesso decreto) - la Corte dei conti, con

ordinanza del 22 settembre 1980, ha sollevato, su iniziative

dell'istante e del Procuratore generale presso la Corte medesima,

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3

Cost., del detto art. 63.

La Corte dei conti, premesso:

che al Capponi, pur cessato dal servizio con l'attribuzione del

trattamento pensionistico di guerra, non spettava il reclamato

beneficio, perché, al momento della cessazione, egli rivestiva lo

status di militare "trattenuto" e non già, come previsto

dall'impugnato art. 63, lo status di militare in posizione di "servizio

continuativo": posizione di stabilità quest'ultima - istituita dalla

legge 18 ottobre 1961, n. 1168 per il militare di truppa e per il

vicebrigadiere dell'Arma dei carabinieri - in relazione alla quale egli

non aveva comunque maturato il requisito prescritto per il militare di

truppa (ammissione alla terza rafferma dopo il compimento di altre

due);

che il Capponi aveva eccepito l'illegittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 3 Cost., del suddetto art. 63 del decreto n. 1092

del 1973 nella parte in cui non equipara, ai fini ora indicati, la

posizione di "trattenuto alle armi" a quella di "servizio permanente o

continuativo";

che il Procuratore generale presso essa Corte dei conti aveva a sua

volta eccepito l'illegittimità costituzionale, in riferimento allo

stesso parametro, dell'art. 14, legge n. 1168 del 1961 e dell'art. 63

Testo unico del 1973 suindicato nella parte in cui escludono dal

beneficio in argomento il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri

cessato dal servizio (per invalidità contratta a causa di guerra o per

aver conseguito il trattamento pensionistico di guerra) prima

dell'ammissione alla terza rafferma, e ciò sulla considerazione che

l'art. 44 della legge n. 1168 del 1961 richiede per il vicebrigadiere,

ai fini del conseguimento della posizione di servizio continuativo, il

compimento di una sola rafferma;

che la questione era sollevata, condividendosi la prospettazione

del Procuratore generale anziché quella del ricorrente, in quanto non

si scorgeva "razionale giustificazione nell'adozione da parte del

legislatore del diverso trattamento normativo sul minimo di servizio

per il passaggio in carriera continuativa, in caso di militari cessati

dal servizio per invalidità contratta a causa di guerra, a seconda che

trattasi di militare ovvero di vicebrigadiere";

ha formulato conclusivamente il sospetto che il detto art. 63 del

Testo unico del 1973 sia in contrasto con l'art. 3 Cost. "per la parte

escludente dal diritto alla pensione normale i militari di truppa

dell'Arma dei carabinieri cessati dal servizio per invalidità

contratta a causa di guerra o per avere conseguito trattamento

pensionistico dopo ultimata la prima rafferma, per l'ingiustificata

disparità di trattamento rispetto ai vicebrigadicri della stessa Arma,

cui compete il diritto alla pensione anzidetta nella sopra accennata

situazione".

Si è costituito davanti a questa Corte il Capponi, il quale ha

anche presentato memoria. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza di rimessione si mette in dubbio la

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., della

disposizione - art. 63 del Testo unico delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 - attributiva, ai militari cessati dal

servizio permanente o continuativo (per invalidità contratta per causa

di guerra o) per avere conseguito il trattamento pensionistico di

guerra, del beneficio della maturazione del diritto alla pensione

normale col compimento di una durata del servizio complessivo

abbreviata rispetto a quella richiesta per gli altri militari cessati

dal servizio permanente o continuativo dall'art. 52, comma primo,

durata quest'ultima a sua volta minore di quella richiesta dall'art.

52, comma quarto del detto Testo unico per i militari cessati dal

servizio non permanente né continuativo.

Sul presupposto:

che il beneficio non spettava all'istante, perché questi,

carabiniere già in rafferma, pur essendo cessato dal servizio perché

pensionato di guerra, non versava, al momento della cessazione, nella

posizione di servizio continuativo - la sola posizione di stabilità

accessibile ai militari di truppa e al vicebrigadiere dell'Arma dei

carabinieri in rafferma secondo la normativa sul relativo stato

giuridico 18 ottobre 1961, n. 1168 - né versava nelle condizioni

richieste dalla detta normativa per conseguirla, ma versava nella

posizione di "trattenuto";

che, in particolare, mancava all'istante, al momento suindicato, il

requisito inerente al servizio in rafferma (compimento di almeno due

rafferme con ammissione alla terza) prescritto dalla detta normativa

(art. 24 e, in sede di prima applicazione, art. 49) per il militare di

truppa, requisito più rigoroso di quello (compimento di almeno una

rafferma con ammissione alla seconda) prescritto dalla normativa stessa

(art. 44 e, in sede di prima applicazione, art. 49) per il

vicebrigadiere, che l'istante, invece, possedeva;

il giudice a quo ha ipotizzato il denunziato vizio di

illegittimità della disposizione impugnata (art. 63 del decreto n.

1092 del 1973), per la parte in cui questa non prevede il beneficio in

argomento, per il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri

pensionato di guerra, alle più favorevoli (anzi meno limitative)

condizioni richieste - ai fini del conseguimento della posizione di

servizio continuativo, e, di riflesso, ai fini dell'attribuzione del

beneficio - al vicebrigadiere, così realizzando un'ingiustificata

disparità di trattamento della prima rispetto alla seconda categoria

di militari.

2. - La disposizone impugnata è sospettata di illegittimità non

perché attribuisce il beneficio soltanto ai pensionati di guerra che

al momento della cessazione dal servizio fossero in posizione di

servizio (permanente o) continuativo ponendosi come eccezione rispetto

all'art. 52, comma primo, anziché rispetto all'art. 52, comma quarto,

della legge. Non è contestata, cioè, perché recepisce e rende

rilevante ai fini della pensione il contenuto della normativa sullo

stato del militare di truppa e del vicebrigadiere recata dalla legge n.

1168 del 1961, e particolarmente la posizione di servizio continuativo

- o i requisiti per conseguirla - secondo la previsione della detta

normativa.

È contestata, invece, perché recepisce e rende rilevante ai fini

della pensione il contenuto della detta normativa anche nel punto in

cui questa prescrive, per il conseguimento di tale posizione, requisiti

diversi (relativamente alla durata del servizio in rafferma) per le

categorie considerate. Posto che la sperequazione è denunciata non

come regola sullo status e sulla cariera, ma perché divenuta,

attraverso il recepimento da parte della disposizione impugnata, regola

sulla pensione, è solo il risultato sperequativo sul terreno della

pensione del recepimento come sopra operato, che si vuole eliminare.

E tuttavia lo si vuole eliminare non già sopprimendo il

recepimento, bensì limitandone la portata, sempre ai fini della

pensione, alla parte riguardante il trattamento riservato al

vicebrigadicre ed estendendo tale trattamento più favorevole (anzi

meno limitativo) al militare di truppa. Il che val quanto dire che si

propone a questa Corte una sentenza additiva.

3. - Ma la Corte non ritiene che la postulata tecnica additiva sia

sperimentabile nel caso concreto. E ciò perché essa, qualunque sia

l'aspetto sotto il quale la sua incidenza sulla situazione normativa

preesistente può essere riguardata, si discosta sensibilmente dal

modello di "soluzione obbligata", al quale ogni intervento perequativo

del genere ad opera della Corte stessa deve adeguarsi per non invadere

né comprimere la discrezionalità legislativa.

Anzitutto la detta tecnica dovrebbe operare sul tronco di una

disposizione a carattere speciale, attributiva di un beneficio

pensionistico alla categoria dei militari cessati dal servizio perché

invalidi di guerra o perché pensionati di guerra, e, nell'ambito di

questa, a una certa sottocategoria (pensionati di guerra che fossero in

posizione di servizio continuativo, o nelle condizioni richieste per

conseguirla, al momento della cessazione dal servizio), sottocategoria

delimitata attraverso un criterio di individuazione mutuato dalla

disciplina sullo status, nell'ambito della quale esso costituisce

congegno anche selettivo di progressione in carriera. E ciò allo

scopo di rettificare una conseguenza dell'adozione del cennato criterio

di individuazione - la mancata attribuzione del beneficio al militare

di truppa che pur presenti il più favorevole (anzi il meno limitativo)

requisito prescritto, ai fini del conseguimento della posizione di

servizio continuativo e, di riflesso, ai fini dell'attribuzione del

beneficio, per il vicebrigadiere - ma senza elidere il criterio di

individuazione.

La contraddittorietà insita in un intervento diretto a modificare

l'esito di un procedimento qualificativo pur conservando il

procedimento stesso è sintomo dell'alto tasso manipolativo del modus

operandi proposto. Questo, da un lato, è teso a raggiungere un certo

risultato prescindendo dalla effettiva considerazione della logica

secondo la quale il legislatore si muove - effettiva considerazione che

invece deve guidare ogni intervento perequativo - dall'altro, e

correlativamente, finisce per precludere la scelta da parte del

legislatore di altri mezzi egualmente idonei ad eliminare la

disparità: quale, ad esempio, la sostituzione dell'adottato criterio

di ulteriore individuazione dei beneficiari fra i pensionati di guerra,

o addirittura l'esclusione di ogni criterio di ulteriore individuazione

fra i detti pensionati, con raccordo diretto in entrambe le ipotesi (o

almeno nella seconda) della disposizione attributiva all'art. 52, n. 4,

piuttosto che all'art. 52, n. 1 del decreto in argomento.

Sotto altro aspetto, non può sfuggire che il risultato avuto di

mira lascerebbe sopravvivere la denunciata disparità di trattamento

fra le due categorie di militari nell'ambito e agli effetti dell'art.

52, comma primo del decreto n. 1092 del 1973, vale a dire della

disciplina concernente il conseguimento della pensione normale da parte

dei militari (non pensionati di guerra) che al momento della cessazione

dal servizio versavano nella posizione di servizio (permanente o)

continuativo ovvero nelle condizioni per conseguirla. Ed anzi darebbe

luogo a una ulteriore differenziazione di trattamento, per essere la

disparità eliminata rispetto a una delle due disposizioni e non anche

rispetto all'altra.

Orbene non è proponibile in questa sede un intervento perequativo,

che, nell'elidere una disarmonia dal sistema normativo cui si

riferisce, ne lasci indenni altre analoghe e in tal modo anzi ne

determini di nuove, ancor più gravi se la disposizione viziata è,

come nella nostra ipotesi, di portata più generale di quella sanata.

Anche sotto tale aspetto, e specialmente in riferimento all'ultima

ipotesi, ne rimarrebbe comunque preclusa l'adozione da parte del

legislatore - previo più esteso intervento ablativo di questa Corte -

di un riassetto dell'intero sistema risultante dall'art. 52, comma

primo, dall'art. 52, comma quarto e dal detto art. 63, che fosse immune

dai vizi ora indicati.

Le esposte considerazioni importano l'inammissibilità della

questione, inammissibilità che non può essere superata adducendo

quali precedenti, come fa la difesa di parte privata, le sentenze di

questa Corte n. 255 del 1982, n. 40 del 1973, n. 144 del 1971, relative

ad ipotesi nelle quali l'additiva, estendendo una regola a una

fattispecie ingiustificatamente sottratta alla sua disciplina,

chiudeva, secondo la logica del sistema, e senza conseguenze negative,

il cerchio che l'ingiustificata deviazione aveva aperto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale,

in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 63 del Testo unico delle

norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari

dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29

dicembre 1973, n. 1092 - "per la parte escludente dal diritto alla

pensione normale i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri cessati

dal servizio per invalidità contratta a causa di guerra o per avere

conseguito trattamento pensionistico dopo ultimata la prima rafferma,

per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai

vicebrigadieri della stessa Arma, cui compete il diritto alla pensione

anzidetta nella sopra accennata situazione" - sollevata dalla Corte dei

conti con l'ordinanza del 22 settembre 1980, di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI

- GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:224 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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