Art. 197 — Pagamento delle pensioni e degli assegni
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Testo in vigore dal 18 maggio 1986 al 17 agosto 1986
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Testo in vigore dal 18 maggio 1986 al 17 agosto 1986
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4 versioni dal 1974
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1976 al 18 maggio 1986. 284 parole tolte.
tolto: La rata di pensione o di assegno rinnovabile scade il Ministro per il tesoro puo' disporre che il pagamento delle pensioni e degli assegni sia effettuato nel corso del mese di scadenza con le modalita' che saranno determinate con suo decreto. In caso di decesso del titolare prima del giorno di scadenza della rata di pensione o di assegno, non si promuove azione contro gli eredi per la restituzione all'erario dell'importo riscosso per i giorni che intercorrono tra la morte dell'assegnatario e la fine del mese. Le pensioni e gli assegni pagabili all'estero sono corrisposti a trimestre intero maturato, alla scadenza che sara' stabilita dal Ministro per il tesoro con proprio decreto. Il primo comma del presente articolo avra' effetto dalla data che sara' stabilita con decreto del Ministro per il tesoro. Nel caso di cessazione del diritto da parte di un compartecipe della pensione di riversibilita', la riduzione della misura della pensione si effettua, ai fini del pagamento, dal giorno di decorrenza della rata successiva alla data in cui si verifica l'evento che determina la cessazione del diritto stesso. E' fatto obbligo al titolare di pensione o di assegno rinnovabile di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento ovvero la variazione della misura della pensione o dell'assegno nonche' la riduzione o la soppressione degli assegni accessori. Analogo obbligo e' fatto anche al rappresentante legale del titolare di pensione o di assegno nonche' al rappresentante volontario per gli eventi di cui egli possa essere a conoscenza per motivi inerenti all'incarico a lui conferito. Il rappresentante risponde dei danni eventualmente arrecati all'erario a causa della omessa o tardiva comunicazione di cui al precedente comma.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art197 · fonte del testo
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