Art. 178 — Pareri del Ministero della sanità e del collegio medico legale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 maggio 1974 al 22 gennaio 2002. Leggi il testo vigente →

L'amministrazione centrale, acquisito il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, qualora non condivida detto parere puo' sentire l'ufficio medico legale presso il Ministero della sanita'; per il personale militare, per i dipendenti civili del Ministero della difesa e per i funzionari di pubblica sicurezza puo' essere sentito il collegio medico legale presso il Ministero della difesa. Gli organi indicati nel comma precedente sono sentiti dall'amministrazione centrale anche nei casi in cui questa non condivida il giudizio sulla classificazione delle infermita' o delle lesioni, espresso dalla commissione medica ospedaliera.

Testo in vigore dal 9 maggio 1974 al 22 gennaio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art178 · fonte del testo

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