Art. 176 — Trasmissione degli atti all'amministrazione centrale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 maggio 1974 al 22 gennaio 2002. Leggi il testo vigente →

Ricevuto il parere della commissione medica ospedaliera, l'ufficio competente cura la trasmissione degli atti all'amministrazione centrale entro il termine di dieci giorni.

Testo in vigore dal 9 maggio 1974 al 22 gennaio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art176 · fonte del testo

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