Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 maggio 1974 al 28 agosto 1975. Leggi il testo vigente →

Nel caso in cui con una invalidita' ascrivibile alla prima categoria coesistano altre infermita' o lesioni, al mutilato o invalido e' dovuto un assegno per cumulo di infermita', non riversibile, secondo quanto stabilito e nella misura indicata nella tabella F annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313. Qualora con una invalidita' di seconda categoria coesistano altre infermita' o lesioni minori, senza che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto nella tabella F-1 annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, una invalidita' di prima categoria, e' corrisposto un assegno per cumulo, non riversibile, non superiore alla meta' ne' inferiore al decimo della differenza fra il trattamento economico complessivo della prima categoria e quello della seconda categoria, in relazione alla gravita' delle minori infermita' o lesioni coesistenti, tenendo conto dei criteri informatori della predetta tabella F-1. L'assegno per cumulo si aggiunge a quello di superinvalidita' quando anche la superinvalidita' derivi da cumulo di infermita'. Quando con una invalidita' ascrivibile alla prima categoria coesistano due o piu' infermita' o lesioni, l'assegno per cumulo, di cui al primo comma, viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidita' coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1. L'eventuale differenza in decimi, di cui al secondo comma, derivante dall'applicazione dei criteri della predetta tabella F-1, dovra' essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella F rispettivamente per coesistenza di una infermita' di prima categoria e per coesistenza di una infermita' di seconda categoria. Ove con una invalidita' ascrivibile alla prima categoria coesistano infermita' ugualmente ascrivibili alla prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', dovra' tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermita' coesistenti, secondo gli importi stabiliti dalla tabella F.

Testo in vigore dal 9 maggio 1974 al 28 agosto 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art109 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari