Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 novembre 1932 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332.
Abrogato dal 2 novembre 1932
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Provvedimento abrogato dal regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332.
Abrogato dal 2 novembre 1932
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3 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932. 264 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: I cittadini dello Stato possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento in un corpo di truppa del Regio esercito prima del loro arruolamento di leva e purche' soddisfacciano alle seguenti condizioni:
tolto: 1° abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta';
tolto: 2° non siano ammogliati ne' vedovi con prole;
tolto: 3° abbiano attitudine fisica al servizio militare in genere ed in particolare a prestare servizio nel corpo in cui chiedono di essere arruolati;
tolto: 4° non siano incorsi in condanna pronunciata dai tribunali ordinari per furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa, appropriazione indebita, delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, o associazione per delinquere;
tolto: 5° producano l'attestazione di buona condotta rilasciata dal capo dell'amministrazione del comune in cui hanno domicilio e dimora, ovvero dai capi delle amministrazioni dei vari comuni in cui hanno dimorato durante gli ultimi dodici mesi precedenti all'arruolamento volontario e vidimata dal prefetto della provincia;
tolto: 6° facciano risultare del consenso avuto dal padre, ed in mancanza di esso dalla madre, ovvero, in mancanza di entrambi, dal tutore autorizzato dal consiglio di famiglia;
tolto: 7° sappiano leggere e scrivere.
tolto: I giovani riformati alla leva possono essere ammessi all'arruolamento volontario, purche' sia cessata la causa che diede luogo alla riforma e qualora non oltrepassino il 26° anno di eta', o il 32° se chiedono di arruolarsi nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena ovvero come musicanti o maniscalchi.
tolto: I giovani ammessi nelle scuole militari possono essere arruolati compiuto il 17° anno di eta'.
tolto: I militari che intendano rinunciare all'ascrizione alla ferma riducibile o alla ferma minima non debbono avere oltrepassato il 26° anno di eta'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 8 SETTEMBRE 1932, N. 1332
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art121 · fonte del testo
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