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[1]I cittadini dello Stato possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento in un corpo di truppa del Regio esercito prima del loro arruolamento di leva e purche' soddisfacciano alle seguenti condizioni:

[2]1° abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta';

[3]2° non siano ammogliati ne' vedovi con prole;

[4]3° abbiano attitudine fisica al servizio militare in genere ed in particolare a prestare servizio nel corpo in cui chiedono di essere arruolati;

[5]4° non siano incorsi in condanna pronunciata dai tribunali ordinari per furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa, appropriazione indebita, delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, o associazione per delinquere;

[6]5° producano l'attestazione di buona condotta rilasciata dal capo dell'amministrazione del comune in cui hanno domicilio e dimora, ovvero dai capi delle amministrazioni dei vari comuni in cui hanno dimorato durante gli ultimi dodici mesi precedenti all'arruolamento volontario e vidimata dal prefetto della provincia;

[7]6° facciano risultare del consenso avuto dal padre, ed in mancanza di esso dalla madre, ovvero, in mancanza di entrambi, dal tutore autorizzato dal consiglio di famiglia;

[8]7° sappiano leggere e scrivere.

[9]I giovani riformati alla leva possono essere ammessi all'arruolamento volontario, purche' sia cessata la causa che diede luogo alla riforma e qualora non oltrepassino il 26° anno di eta', o il 32° se chiedono di arruolarsi nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena ovvero come musicanti o maniscalchi.

[10]I giovani ammessi nelle scuole militari possono essere arruolati compiuto il 17° anno di eta'.

[11]I militari che intendano rinunciare all'ascrizione alla ferma riducibile o alla ferma minima non debbono avere oltrepassato il 26° anno di eta'.

Testo in vigore dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art121 · fonte del testo

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