Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1938 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329.
Abrogato dal 1 maggio 1938
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1938 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329.
Abrogato dal 1 maggio 1938
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938. 92 parole tolte, 14 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: (Art. 97 T. U. 5 agosto 1927).aggiunto: Testo unico-art. 120
tolto: Non e' computato nella ferma il tempo trascorso dal militare in istato di diserzione o di assenza arbitraria, o scontando la pena inflittagli dai tribunali militari o dai magistrati ordinari, ne' quello passato in aspettazione di giudizio, se questo fu seguito da condanna, ne' il tempo trascorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.
tolto: Nei casi di interruzione di servizio di cui sopra i militari dovranno compiere sotto le armi tanto tempo in piu' quanto ne occorre per completare la ferma cui sono obbligati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 24 FEBBRAIO 1938, N. 329
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art120 · fonte del testo
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