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[1](Art. 97 T. U. 5 agosto 1927).

[2]Non e' computato nella ferma il tempo trascorso dal militare in istato di diserzione o di assenza arbitraria, o scontando la pena inflittagli dai tribunali militari o dai magistrati ordinari, ne' quello passato in aspettazione di giudizio, se questo fu seguito da condanna, ne' il tempo trascorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.

[3]Nei casi di interruzione di servizio di cui sopra i militari dovranno compiere sotto le armi tanto tempo in piu' quanto ne occorre per completare la ferma cui sono obbligati.

Testo in vigore dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art120 · fonte del testo

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