Art. 27 — Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1 sub 23

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[1]((La nomina ad ufficiale di complemento nell'Arma dei carabinieri Reali puo' essere conferita in ogni tempo ai sottufficiali dell'Arma congedati che abbiano cessato di appartenere all'Accademia militare di fanteria e cavalleria dopo il secondo anno di corso, purche' siano risultati idonei agli esami delle materie militari.

[2]In tempo di pace la nomina ad ufficiale di complemento dei carabinieri Reali puo' essere conseguita, a domanda degli interessati, senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneita', e sempre quando gli aspiranti siano dichiarati idonei secondo le norme stabilite dal regolamento:

  • a)dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati, che siano provvisti di diploma di maturita' classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente, qualunque sia il periodo di servizio da sottufficiale prestato nell'Arma;
  • b)dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati, che abbiano conseguita l'ammissione al liceo classico o scientifico, o all'istituto tecnico superiore, o posseggano altro titolo di studio equipollente, ovvero titoli corrispondenti dell'antico ordinamento scolastico, purche' contino sei anni di servizio da sottufficiale nell'Arma;
  • c)dai marescialli maggiori dei carabinieri Reali, all'atto della loro cessazione dal servizio, purche' abbiano acquistato in via normale il diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio all'uopo prescritto.

[3]I marescialli maggiori di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non prestano servizio di prima, nomina e per essi il limite massimo di eta' per conseguire la nomina e' portato a cinquant'anni)).

Testo in vigore dal 1 aprile 1941 al 28 aprile 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 aprile 1941

Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 1938 al 1 aprile 1941. 11 parole tolte, 6 parole aggiunte in 5 capoversi.

La nomina ad ufficiale di complemento tolto: nell'arma aggiunto: nell'Arma dei carabinieri Reali puo' essere conferita in ogni tempo ai sottufficiali tolto: dell'arma aggiunto: dell'Arma congedati che abbiano cessato di appartenere tolto: all'accademia aggiunto: all'Accademia militare di fanteria e cavalleria dopo il secondo anno di corso, purche' siano risultati idonei agli esami delle materie militari.

… altro titolo di studio equipollente, qualunque sia il periodo di servizio da sottufficiale prestato tolto: nell'arma aggiunto: nell'Arma;

… ovvero titoli corrispondenti dell'antico ordinamento scolastico, purche' contino sei anni di servizio da sottufficiale tolto: nell'arma. aggiunto: nell'Arma;

c) dai marescialli maggiori dei carabinieri Reali, all'atto della loro cessazione dal servizio, purche' abbiano acquistato in tolto: sia aggiunto: via normale il diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio all'uopo prescritto.

I marescialli maggiori di cui alle precedenti lettere a), b) e c) tolto: sono nominati direttamente sottotenenti, non prestano servizio di primaaggiunto: , nomina e per essi il limite massimo di eta' per conseguire la nomina tolto: anzidetta e' portato a cinquant'anni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-14;596~art27 · fonte del testo

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