Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1961 al 19 gennaio 1965. 383 parole tolte, 13 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: La nomina ad ufficiale di complemento nell'Arma dei carabinieri Reali puo' essere conferita ai sottufficiali dell'Arma congedati che abbiano cessato di appartenere all'Accademia militare di fanteria e cavalleria dopo il secondo anno, purche' siano risultati idonei agli esami delle materie militari.
tolto: La nomina ad ufficiale di complemento dei carabinieri Reali puo' essere conseguita, a domanda degli interessati, senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneita' e sempre quando gli aspiranti siano dichiarati idonei secondo le norme stabilite dal regolamento:
tolto: a) dai vice-brigadieri dei carabinieri Reali congedati provvisti di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, che abbiano prestato almeno un anno di servizio con tale grado;
tolto: b) dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati che siano provvisti di diploma di maturita' classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente, qualunque sia il periodo di servizio da sottufficiale prestato nell'Arma;
tolto: c) dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati, che abbiano conseguita l'ammissione al liceo classico o scientifico, o all'istituto tecnico superiore, o posseggano altro titolo di studio equipollente, ovvero titoli corrispondenti dell'antico ordinamento scolastico, purche' contino sei anni di servizio da sottufficiale nell'Arma;
tolto: d) dai marescialli maggiori dei carabinieri Reali all'atto della loro cessazione dal servizio, purche' abbiano acquistato in via normale il diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio all'uopo prescritto.aggiunto: Testo unico-art. 27
tolto: La cessazione dal servizio per collocamento a riposo dei marescialli maggiori dei carabinieri Reali di cui alla precedente lettera d), ai fini della nomina a sotto tenente di complemento, puo', a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere disposta, anche in tempo di guerra, in deroga all'art. 15 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.
tolto: I marescialli maggiori di cui alle precedenti lettere b), c) e d) sono nominati direttamente sottotenenti, non prestano servizio di prima nomina e per essi il limite massimo di eta' per conseguire la nomina anzidetta e' stabilito a cinquantacinque anni. Per i marescialli maggiori nominati ad una delle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, il detto limite di eta' e' di 58 anni.
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tolto: Le nomine a sottotenente effettuate a norma del presente articolo hanno luogo, secondo l'eta', nelle categorie del complemento o della riserva di complemento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1964, N. 1414