tolto: b) tra i capitani e i tenenti del corpo automobilistico che, provenienti dalle armi di artiglieria e del genio, abbiano compiuto con buon esito i corsi di applicazione di cui alla precedente lett. a);
tolto: c) tra i capitani e i tenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del corpo automobilistico che posseggano la laurea di ingegneria di qualsiasi specie, in chimica pura o industriale, in matematica o in fisica, oppure abbiano superato tutti gli esami di profitto prescritti dagli statuti delle rispettive scuole di ingegneria e facolta' universitarie.
tolto: Tutti gli ufficiali concorrenti debbono:
tolto: a) se capitani: aver prestato servizio complessivo per non meno di tre anni presso unita' motorizzate;
tolto: b) se tenenti: aver almeno otto anni di effettivo servizio militare di cui non meno di tre compiuti presso reparti.
tolto: I designati sono nominati «aggregati al servizio tecnico automobilistico a ed in tale veste devono compiere con esito favorevole un esperimento pratico di diciotto mesi nel servizio stesso.
tolto: Gli ufficiali dichiarati idonei vengono, su decisione insindacabile del Ministro, previa proposta di apposita commissione da nominarsi con decreto ministeriale, assegnati al servizio tecnico automobilistico di mano in mano che si verifichino delle vacanze nel servizio stesso.
tolto: Tale assegnazione e' definitiva.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1964, N. 1414